IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  in
particolare, l'art. 219, paragrafo 1 in combinato disposto con l'art.
218; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 della  Commissione,
del 15 ottobre  2015,  che  prevede  aiuti  eccezionali  a  carattere
temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.  485/2008,  in
particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera a); 
  Vista  la  legge  29  dicembre   1990,   n.   428,   e   successive
modificazioni, recante disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l'art. 4, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione di  AIMA  e  l'istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); 
  Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma  della
normativa in tema di  applicazione  del  prelievo  supplementare  nel
settore del latte e dei prodotti  lattiero-caseari,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119; 
  Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33,  concernente  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,
recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»; 
  Vista la decisione della Commissione, del  13  febbraio  2006,  che
riconosce il  carattere  pienamente  operativo  della  base  di  dati
italiana  per  i  bovini,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea L52 del 23 febbraio 2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, del 7  aprile  2015,  recante  modalita'  di  applicazione
dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto  concerne
le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte  e  dei  prodotti
lattiero caseari; 
  Visto il regolamento  delegato  (UE)  n.  2015/1853  ha  attribuito
all'Italia una dotazione finanziaria di € 25.017.897,00  al  fine  di
garantire un sostegno ai produttori del settore zootecnico gravemente
colpiti dalla crisi di mercato; 
  Visto  il  protocollo  di  intenti   per   la   stabilita'   e   la
sostenibilita' della filiera-casearia italiana, sottoscritto in  data
26 novembre 2015 fra il Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestale,  le  associazioni  maggiormente   rappresentative   dei
produttori   agricoli    e    delle    cooperative,    l'associazione
dell'industria  lattiera  italiana   (Assolatte)   e   i   principali
rappresentanti  della  «Grande  distribuzione»,  con  il   quale   il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si  impegna
a destinare la somma di 25 milioni di euro previsti  per  il  settore
zootecnico, ai  sensi  dell'art.  1  del  regolamento  delegato  (UE)
2015/1853, alle imprese  di  allevamento  per  il  latte  prodotto  e
commercializzato nei mesi di dicembre 2015, gennaio e febbraio  2016,
settore  particolarmente  colpito   dalla   grave   crisi   economica
finanziaria  sviluppatasi  a  livello  mondiale,  manifestata   dalla
evidente contrazione dei  prezzi  alla  produzione,  aggravata  dalla
cessazione  del  regime  delle   quote   latte   e   dall'intervenuta
liberalizzazione delle produzioni che espone i produttori di latte  a
marcati fenomeni di volatilita' dei prezzi, particolarmente  evidenti
nella campagna successiva a quella in cui tale regime era  ancora  in
vigore; 
  Considerato che il regolamento delegato (UE) n.  2015/1853  dispone
che i pagamenti connessi al sostegno specifico in causa devono essere
effettuati al piu' tardi entro il 30 giugno 2016; 
  Considerato che lo stesso regolamento delegato  (UE)  n.  2015/1853
dispone che gli Stati  membri  devono  comunicare  alla  Commissione,
quanto prima e al massimo entro il 31 dicembre 2015,  la  definizione
dei criteri obiettivi utilizzati per la concessione del sostegno e le
disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato; 
  Considerata l'opportunita' di destinare  le  risorse  previste  dal
regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 ai soli produttori  in  regola
con i pagamenti dei prelievi sul  latte  di  vacca,  in  applicazione
dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007, al  fine  di  evitare
distorsioni di concorrenza; 
  Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo,  per  l'erogazione
della  dotazione  finanziaria   resa   disponibile   dal   menzionato
regolamento delegato (UE) n. 2015/1853, la  produzione  realizzata  e
commercializzata    da    ciascuna    azienda    nel    periodo    di
commercializzazione 2014-2015, nei limiti della quota disponibile per
la stessa azienda,  in  applicazione  degli  articoli  66  e  67  del
regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Considerato che per i produttori di latte  che  hanno  iniziato  la
loro attivita' successivamente al 31 marzo  2015  e'  opportuno  fare
riferimento ai dati piu' recenti, prendendo in considerazione, a  tal
fine, la produzione commercializzata  dal  giugno  2015  al  novembre
2015; 
  Considerato che AGEA e' l'organismo detentore del registro pubblico
delle quote di cui all'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  28  marzo
2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di  applicazione
del prelievo supplementare nel  settore  del  latte  e  dei  prodotti
lattiero-caseari,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
maggio   2003,   n.   119,   nonche'   organismo   incaricato   della
contabilizzazione delle consegne effettuate dai produttori  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, e delle vendite dirette, ai sensi dell'art. 10,
commi 4 e 8, del medesimo decreto-legge n. 49/2003; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La dotazione finanziaria assegnata  all'Italia  dal  regolamento
delegato (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del  15  ottobre  2015,
pari a € 25.017.897,00, e' ripartita  tra  i  singoli  produttori  di
latte di vacca, che risultano in attivita' al 31 dicembre 2015. 
  2.  La   ripartizione   di   cui   al   comma   1   e'   effettuata
proporzionalmente alla media mensile del  quantitativo  di  latte  di
vacca prodotto e commercializzato, nei  limiti  della  propria  quota
disponibile, nel periodo di commercializzazione 2014/2015, nel quadro
dell'applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. 
  3. Per i produttori che hanno iniziato la loro attivita' dopo il 31
marzo  2015,  la  ripartizione  di  cui  al  comma  1  e'  effettuata
proporzionalmente alla media mensile del  quantitativo  di  latte  di
vacca  prodotto  e  commercializzato  nel  semestre  «giugno-novembre
2015». 
  4. I produttori di cui al comma 3, che effettuano vendite  dirette,
presentano   apposita   domanda   e   documentano   i    quantitativi
commercializzati secondo le modalita' determinate da  AGEA  ai  sensi
dell'art. 2. Per i produttori di cui al comma 3,  che  consegnano  il
latte ad uno o piu' acquirenti, la ripartizione e'  effettuata  sulla
base dei dati presenti nel  SIAN  in  applicazione  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 aprile
2015. 
  5.   Possono   beneficiare   dell'attribuzione   della    dotazione
finanziaria di cui al comma 1 solo i  produttori  in  regola  con  il
pagamento dei prelievi di cui all'art. 78  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007, sul latte commercializzato in eccesso.