IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare, l'art. 219, paragrafo 1 in combinato disposto con l'art. 218; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera a); Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l'art. 4, comma 3; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119; Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»; Vista la decisione della Commissione, del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L52 del 23 febbraio 2006; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 aprile 2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 ha attribuito all'Italia una dotazione finanziaria di € 25.017.897,00 al fine di garantire un sostegno ai produttori del settore zootecnico gravemente colpiti dalla crisi di mercato; Visto il protocollo di intenti per la stabilita' e la sostenibilita' della filiera-casearia italiana, sottoscritto in data 26 novembre 2015 fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale, le associazioni maggiormente rappresentative dei produttori agricoli e delle cooperative, l'associazione dell'industria lattiera italiana (Assolatte) e i principali rappresentanti della «Grande distribuzione», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a destinare la somma di 25 milioni di euro previsti per il settore zootecnico, ai sensi dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1853, alle imprese di allevamento per il latte prodotto e commercializzato nei mesi di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, settore particolarmente colpito dalla grave crisi economica finanziaria sviluppatasi a livello mondiale, manifestata dalla evidente contrazione dei prezzi alla produzione, aggravata dalla cessazione del regime delle quote latte e dall'intervenuta liberalizzazione delle produzioni che espone i produttori di latte a marcati fenomeni di volatilita' dei prezzi, particolarmente evidenti nella campagna successiva a quella in cui tale regime era ancora in vigore; Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 dispone che i pagamenti connessi al sostegno specifico in causa devono essere effettuati al piu' tardi entro il 30 giugno 2016; Considerato che lo stesso regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 dispone che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, quanto prima e al massimo entro il 31 dicembre 2015, la definizione dei criteri obiettivi utilizzati per la concessione del sostegno e le disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato; Considerata l'opportunita' di destinare le risorse previste dal regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 ai soli produttori in regola con i pagamenti dei prelievi sul latte di vacca, in applicazione dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di evitare distorsioni di concorrenza; Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo, per l'erogazione della dotazione finanziaria resa disponibile dal menzionato regolamento delegato (UE) n. 2015/1853, la produzione realizzata e commercializzata da ciascuna azienda nel periodo di commercializzazione 2014-2015, nei limiti della quota disponibile per la stessa azienda, in applicazione degli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007; Considerato che per i produttori di latte che hanno iniziato la loro attivita' successivamente al 31 marzo 2015 e' opportuno fare riferimento ai dati piu' recenti, prendendo in considerazione, a tal fine, la produzione commercializzata dal giugno 2015 al novembre 2015; Considerato che AGEA e' l'organismo detentore del registro pubblico delle quote di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nonche' organismo incaricato della contabilizzazione delle consegne effettuate dai produttori ai sensi dell'art. 9, comma 1, e delle vendite dirette, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 8, del medesimo decreto-legge n. 49/2003; Decreta: Art. 1 1. La dotazione finanziaria assegnata all'Italia dal regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, pari a € 25.017.897,00, e' ripartita tra i singoli produttori di latte di vacca, che risultano in attivita' al 31 dicembre 2015. 2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata proporzionalmente alla media mensile del quantitativo di latte di vacca prodotto e commercializzato, nei limiti della propria quota disponibile, nel periodo di commercializzazione 2014/2015, nel quadro dell'applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. 3. Per i produttori che hanno iniziato la loro attivita' dopo il 31 marzo 2015, la ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata proporzionalmente alla media mensile del quantitativo di latte di vacca prodotto e commercializzato nel semestre «giugno-novembre 2015». 4. I produttori di cui al comma 3, che effettuano vendite dirette, presentano apposita domanda e documentano i quantitativi commercializzati secondo le modalita' determinate da AGEA ai sensi dell'art. 2. Per i produttori di cui al comma 3, che consegnano il latte ad uno o piu' acquirenti, la ripartizione e' effettuata sulla base dei dati presenti nel SIAN in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 aprile 2015. 5. Possono beneficiare dell'attribuzione della dotazione finanziaria di cui al comma 1 solo i produttori in regola con il pagamento dei prelievi di cui all'art. 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sul latte commercializzato in eccesso.