IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           Su proposta del 
 
   MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n, 400, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  104  del  7
maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero  dei
lavori pubblici al  Ministero  dell'ambiente  la  Direzione  generale
della difesa del suolo  e  gli  uffici  con  compiti  in  materia  di
gestione e tutela delle risorse idriche; 
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, e gli artt. 17 e 18 della
legge  18  maggio  1989,  n.  183,  concernenti   le   modalita'   di
approvazione dei piani di bacino nazionali; 
  Visto, in particolare, l'art.  17,  comma  6-ter,  della  legge  18
maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani  di  bacino  idrografico
possono essere redatti ed  approvati  anche  per  sottobacini  o  per
stralci relativi a settori funzionali; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n.  179,  recante  «Disposizioni  in
materia di ambiente»; 
  Visto il decreto legislativo del 3 aprile  2006,  n.  152,  recante
«Norme in materia ambientale» ed in particolare il comma 1  dell'art.
170,  che  prevede  che  «ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  65,
limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di
bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte  seconda  del
presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure  di  adozione
ed approvazione dei piani di bacino previste dalla  legge  18  maggio
1989, n. 183»; 
  Visto altresi' il comma 2-bis  del  citato  art.  170  del  decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale «le Autorita'
di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono  prorogate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  fino
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del  presente
decreto»; 
  Visto il decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertite,  con
modificazioni, dalla legge  12  luglio  2006,  n.  228,  che  proroga
l'entrata  in  vigore  della  parte  seconda   del   citato   decreto
legislativo n, 152 del 2006; 
  Visto il decreto legislativo 8  novembre  2006,  n.  284,  recante,
«Disposizioni correttive e  integrative  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152», che ha prorogato le Autorita' di Bacino, di cui
alla legge n. 183 del 1989; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  del  30  dicembre
2008, n. 208, recante «Misure straordinarie  in  materia  di  risorse
idriche e di protezione dell'ambiente»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.  208,  convertito  in
legge con modificazioni dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  13  che,
nelle more della costituzione dei distretti idrografici,  proroga  le
Autorita' di bacino fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al
comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre
2010,  n.  219,  recante  «Attuazione  della  direttiva   2008/105/CE
relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica
delle  acque,  recante  modifica  e  successiva   abrogazione   delle
direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE,
nonche' modifica  della  direttiva  2000/60/CE  e  recepimento  della
direttiva 2009/90/CE che  stabilisce,  conformemente  alla  direttiva
2000/60/CE,  specifiche  tecniche  per   l'analisi   chimica   e   il
monitoraggio dello stato delle acque»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorita' di Bacino  dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999,
recanti la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo  nazionale
dell'Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 28
agosto 2000 di approvazione del  «Piano  Stralcio  per  la  Sicurezza
Idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento»; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti  a
fronteggiare  i  danni  conseguenti  ai  gravi   eventi   alluvionali
verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia» e la successiva O.P.C.M. 20 febbraio 2004,  n.
3339, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
gennaio 2009, n. 3732, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23  del
29  gennaio  2009,  recante   «Ulteriori   disposizioni   dirette   a
fronteggiare la situazione determinatasi in conseguenza degli  eventi
alluvionali verificatisi il  29  agosto  2003  nel  territorio  della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2009, n. 3824, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  217
del 18 settembre 2003, recante «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile dirette a fronteggiare i danni  conseguenti  alle  eccezionali
avversita'  atmosferiche  verificatesi  il  4  settembre   2009   nel
territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» e successive
integrazioni e modifiche; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 15
aprile 2011 recante «Revoca degli stati emergenza in  relazione  alle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il 4 settembre  2009
nel territorio della provincia  di  Udine,  agli  eccezionali  eventi
meteorologici che hanno  colpito  il  territorio  delle  province  di
Pordenone e Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed alle  eccezionali
avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia il giorno 23 luglio 2010»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2011; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 21
novembre 2013 di  approvazione  del  «Piano  Stralcio  per  l'assetto
idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi  Isonzo,  Tagliamento,
Piave, Brenta-Bacchiglione», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
97 del 28 aprile 2014; 
  Considerata la delibera n. 1 del 3 marzo  2004,  con  la  quale  il
Comitato istituzionale dell'Autorita' di  bacino  dei  fiumi  Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave,  Brenta-Bacchiglione,  nell'adottare  il
«Progetto di Piano stralcio per l'assetto  idrogeologico  dei  bacini
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione»  ha  preso
atto per i Comuni di  Malborghetto-Valbruna,  Pontebba,  Chiusaforte,
Dogna,  Moggio  Udinese,  Resiutta  e  Tarvisio,   del   bacino   del
Tagliamento, del regime commissariale di cui alle  O.P.C.M.  n.  3309
del 18 settembre 2003, n. 3339 del 20 febbraio 2004, n.  3732/2009  e
n. 3824/2009, stabilendo che per tali aree  il  piano  per  l'assetto
idrogeologico sarebbe stato  adottato  alla  conclusione  della  fase
emergenziale stabilita dalle ordinanze sopracitate; 
  Considerata la delibera n. 2 del 3 marzo  2004,  con  la  quale  il
Comitato istituzionale ha adottato anche le  misure  di  salvaguardia
relative al sopracitato «Progetto di  Piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico dei bacini  dei  fiumi  Isonzo,  Tagliamento,  Piave  e
Brenta-Bacchiglione», escludendo dall'applicazione delle  medesime  i
sopracitati Comuni di Malborghetto-Valbruna,  Pontebba,  Chiusaforte,
Dogna, Moggio Udinese, Resiutta e Tarvisio; 
  Considerata la delibera n. 4 del 19 giugno 2007, con  la  quale  il
Comitato istituzionale  ha  adottato  il  «Progetto  di  Variante  al
Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei
fiumi  Isonzo,  Tagliamento,   Piave,   Brenta-Bacchiglione»   e   le
corrispondenti misure di salvaguardia, ad esclusione  dei  Comuni  di
Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Dogna, Moggio  Udinese,
Resiutta e Tarvisio; 
  Considerata la delibera n. 5 del 9 novembre 2012, con la  quale  il
Comitato istituzionale dell'Autorita' di  bacino  dei  fiumi  Isonzo,
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato il «Progetto di Piano
stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume  Fella
e le  corrispondenti  misure  di  salvaguardia»  con  riferimento  al
territorio  dei  soli  comuni  di  Malborghetto-Valbruna,   Pontebba,
Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resiutta e Tarvisio; 
  Considerato l'avviso di adozione di tale  progetto  che,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 18 maggio l989, n. 183,  e'  stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  280
del 30 novembre 2012, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre  2012  e  nel  Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 21 dicembre 2012; 
  Considerato altresi' che, ai sensi  dell'art.  18,  comma  6  della
legge 183 del 1989, sono state costituite, per quarantacinque  giorni
dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto del piano, le
sedi   di   consultazione   presso   le   regioni   e   le   province
territorialmente  interessate  e  che,  decorso  tale  termine,   nei
quarantacinque giorni successivi sono state  presentate  osservazioni
sul progetto di piano; 
  Considerato che  sul  progetto  di  piano  stralcio  per  l'assetto
idrogeologico  risultano  acquisiti   i   pareri   delle   conferenze
programmatiche ai sensi  dell'art.  68,  commi  3  e  4  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Viste   le   delibere   della   Giunta   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 290 del 27 febbraio 2013  e  n.  240  del  7
febbraio 2014; 
  Considerato il parere del Comitato tecnico n. 5 del 29 maggio 2014; 
  Visto  che  il  «Progetto   di   Piano   stralcio   per   l'assetto
idrogeologico del sottobacino dei fiume  Fella  (PAIF)»  adottato  ha
accertato e disposto la perimetrazione delle pericolosita' idraulica,
geologica e da valanga del sottobacino, costituendone riferimento; 
  Vista la delibera del Comitato istituzionale del 22 dicembre  2014,
n. 1, con la quale, in conformita' con quanto prescritto dalla  legge
3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche  e  integrazioni  e  dal
decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte III, il  Comitato  stesso,
tenendo conto delle osservazioni e dei pareri  sopra  richiamati,  ha
adottato il presente piano stralcio; 
  Visto  l'avviso  di  adozione  del  Piano  stralcio  per  l'Assetto
idrogeologico del sottobacino del fiume Fella (PAIF) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2015; 
  Vista la relazione. DICA - n. prot. 999 del  16  ottobre  2015  del
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 novembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico  del
sottobacino  del  fiume  Fella   (PAIF)»,   adottato   dal   Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza,  Piave,  Brenta-Bacchiglione,  con  delibera  n.  1  del  22
dicembre 2014. 
  2. Il Piano si compone degli elaborati di seguito  specificati  che
fanno parte integrante del presente decreto: 
  relazione generale, comprensiva dell'allegato I: Elenco delle  aree
soggette a pericolosita' geologica, articolata in: 
  fase conoscitiva; 
  fase propositiva; fase programmatica; bibliografia; 
  elaborati   cartografici   riguardanti    la    perimetrazione    e
classificazione delle aree in relazione alla pericolosita' idraulica,
geologica e da valanga e precisamente: 
  n. 12 tavole relative alla pericolosita' idraulica; 
  n. 36 tavole relative alla pericolosita' geologica; 
      n. 12 tavole relative alla pericolosita' da valanga; 
      norme di attuazione.