IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni  recante
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Viste, in particolare, le tabelle I, II, III e IV che  indicano  le
sostanze con forte potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di  abuso  in
ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza e  la  tabella
dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica  le  sostanze
che hanno attivita' farmacologica e sono pertanto usate  in  terapia,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di  cui  al
citato art. 14 del testo unico; 
  Vista la nota della Direzione generale degli organi collegiali  per
la tutela della salute, prot. n. 14188 del 24 marzo 2015, con cui  e'
stato richiesto l'avvio dell'istruttoria  al  fine  di  procedere  al
completamento e all'aggiornamento delle tabelle di cui al testo unico
con l'inserimento delle seguenti sostanze: 
    HMMA, denominazione comune; 
      d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina, denominazione chimica. 
    HHMA, denominazione comune; 
      2-(3,4-Diidrossifenil)-N-metilpropilamina,        denominazione
chimica. 
    HMA, denominazione comune; 
      d,l-4-Idrossi-3metossiamfetamina, denominazione chimica. 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 18 giugno 2015; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta  del  14  settembre  2015,  favorevole  all'inserimento  delle
predette sostanze nella Tabella I del  testo  unico,  "in  attesa  di
evidenze scientifiche che si renderanno disponibili"; 
  Vista la nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico, prot. n. 48169 del 9 ottobre 2015, con cui  e'
stato richiesto all'Istituto superiore di sanita',  "eventuali  nuove
acquisizioni scientifiche relative ad aggiornamenti  in  merito  alle
sostanze HMMA, HHMA e HMA"; 
  Ritenuto, sulla scorta del principio di precauzione e in attesa  di
acquisire le richieste evidenze scientifiche, di dover aggiornare  le
tabelle degli stupefacenti e di procedere a tal fine  all'inserimento
delle predette sostanze nella Tabella I del testo unico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    HMMA , denominazione comune; 
      d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina, denominazione chimica. 
    HHMA, denominazione comune; 
      2-(3,4-Diidrossifenil)-N-metilpropilamina,        denominazione
chimica. 
    HMA, denominazione comune; 
      d,l-4-Idrossi-3metossiamfetamina, denominazione chimica.