IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri n.  105
del  27  febbraio  2013  recante  le   disposizioni   relative   all'
organizzazione del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri del  18
febbraio 2014 con  il  quale  il  dott.  Riccardo  Rigillo  e'  stato
nominato Direttore generale  della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  all'
"Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima"; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
"Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"; 
  Visto l'art. 31 rubricato "Misure per  lo  sviluppo  della  ricerca
applicata alla pesca" della legge 30 ottobre 2014 n. 161  recante  le
"Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea
2013-bis"; 
  Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006
recante le "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile  delle
risorse della pesca nel mar Mediterraneo" in modifica del Reg.  (CEE)
n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94"; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995,  n.  44,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46  del  24  febbraio  1995,  concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca  dei  molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di
un incremento della stessa; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre  1998,  n.  515,  con  il
quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita'  dei
consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001,  recante  la  disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 7  febbraio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17.2.2006, recante la "nuova  disciplina
sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela  dei
molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto"; 
  Visto il Reg. (CE)  n.  1224/2009,  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il Reg. (UE) N. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011
recante modalita' di applicazione del  Reg.  (CE)  n.  1224/2009  del
Consiglio che istituisce  un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Visto il Reg. (UE)  N.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/Ce
del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del  14.11.1995,  recante  l'Autorizzazione
all'esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura; 
  Visto il decreto  ministeriale 28  agosto  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9.10.1996, recante la disciplina  della
pesca del novellame da consumo e del rossetto; 
  Vista la nota n. 26745 in data 17.12.2015 della Direzione  generale
della pesca marittima e  dell'acquacoltura  che  consente  l'utilizzo
dell'idrorasca e del ferretto nelle acque  in  concessione  demaniale
marittima; 
  Visto  il  rapporto  scientifico   dell'Istituto   Delta   Ecologia
Applicata S.r.l. redatto in data 4.2.2016,  in  cui  si  afferma  che
nelle aree nursery - Aree a Tutela Biologica denominate  "Pianaso"  e
"Volano-Bocaura", vi sia presenza di  vongole  veraci  dal  punto  di
vista qualitativo della taglia ideale per essere raccolte e  seminate
nelle concessioni demaniali marittime; 
  Considerato che nella riunione del 21 gennaio 2016, tenutasi presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  in  cui
hanno preso parte oltre  agli  interlocutori  istituzionali  anche  i
rappresentanti  delle  categorie  delle  imprese   ittiche,   si   e'
evidenziata  l'eccezionalita'  del  fenomeno  e  la   necessita'   di
utilizzare anche attrezzi di pesca ritenuti adeguati ed efficaci,  ai
fini del prelievo del novellame di vongola verace nelle aree nursery,
cosi' come indicate dal suddetto Istituto scientifico; 
  Vista la nota pervenuta l'8 febbraio 2016, con la quale la  Regione
Emilia-Romagna  ha  richiesto  l'autorizzazione  all'utilizzo   delle
imbarcazioni asservite ad impianti, per la raccolta del  novellame  e
l'autorizzazione all'utilizzo degli attrezzi di raccolta  e  recupero
denominati "idrorasca a mano" e "idrorasca da fondo", nelle  Aree  di
Tutela Biologica individuate dalla medesima Regione, in  applicazione
dell'art. 2 lett. d) della legge Regionale n. 9/2002 e ss.mm.ii.; 
  Considerato che nelle ultime  due  annualita'  il  reperimento  del
novellame e' diventato un fattore limitante per la venericoltura,  in
ragione dell'eccezionalita' e del perdurare del fenomeno  si  ritiene
necessario utilizzare al meglio le risorse  disponibili,  consentendo
il prelievo del novellame nelle nursery insistenti  nelle  cosiddette
Aree  a  Tutela  Biologica,  senza  danneggiare  l'ecosistema  e  nel
contempo garantendo il mantenimento degli stock; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' autorizzata la  pesca  del  novellame  della  specie  vongola
verace (Tapes decussatus) allo  stato  vivo,  nelle  Aree  di  Tutela
Biologica  individuate  dalla  Regione  Emilia  Romagna,  secondo  le
modalita' previste dai successivi articoli e fino al 31 maggio 2016. 
  2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna,  la
quale indichera' le necessarie prescrizioni,  in  particolare  quelle
relative ai limiti temporali e spaziali.