IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni, di riforma della disciplina in  materia  di  attivita'
cinematografiche; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8
febbraio 2013, adottato ai sensi degli articoli 15 e  16  del  citato
decreto legislativo,  recante  modalita'  tecniche  per  il  sostegno
all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, con il quale viene recepita la raccomandazione 2003/361/CE  del
6 maggio 2003 della Commissione europea,  relativa  alla  definizione
delle micro, piccole e medie imprese; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo del 25 maggio 2015 con il quale e' stato  approvato  il
programma triennale relativo ai  criteri  per  l'individuazione,  sul
territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento per  le
industrie tecniche, nonche' degli obiettivi per la  promozione  delle
attivita' cinematografiche, di cui all'art. 4, comma 3,  lettere  a),
b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; 
  Constatata la necessita' di rendere piu'  efficace  il  sistema  di
sostegno alle sale cinematografiche, anche  per  adeguarlo  al  nuovo
contesto economico e tecnologico; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  sostituire   il   predetto   decreto
ministeriale con un nuovo decreto, al  fine  di  ridefinire  in  modo
complessivo, sia sotto il profilo della forma che del  contenuto,  le
predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di  migliorare  in  modo
rilevante  il  funzionamento,  l'efficacia  e  la  trasparenza  delle
stesse; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta  del
17 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  12  e  dell'art.  15   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni (d'ora
in  avanti:  decreto  legislativo),   nel   presente   decreto   sono
disciplinate le modalita' di intervento finanziario del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  (d'ora  in  avanti:
Ministero), per sostenere: 
  a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive,
anche mediante acquisto di locali per l'esercizio  cinematografico  e
per i servizi connessi; 
  b) la trasformazione delle sale  esistenti  in  multisala  mediante
l'aumento del numero degli schermi; 
  c) la ristrutturazione e l'adeguamento  strutturale  e  tecnologico
delle sale cinematografiche esistenti; 
  d)    l'installazione,    ristrutturazione    e    rinnovo    delle
apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori
alle sale cinematografiche; 
  e) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse. 
  2. A favore delle imprese  di  esercizio  cinematografico  iscritte
negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a  favore
dei   proprietari,   non   in   forma   imprenditoriale,   di    sale
cinematografiche,  sono  previsti,  con  le   modalita',   misure   e
condizioni fissate nel presente decreto: 
  a) contributi in conto  interessi  sui  contratti  di  mutuo  e  di
locazione   finanziaria   stipulati    con    soggetti    autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria; 
  b) contributi in conto capitale. 
  3. Ai fini del presente decreto, il numero  dei  posti  delle  sale
cinematografiche e' individuato con  riferimento  a  quanto  indicato
nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza. 
  4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a  sala  cinematografica,
l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi  degli
articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 
  5. Gli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), possono
essere oggetto di finanziamento ministeriale solo  qualora  avvengano
in aree geografiche individuate dal programma  triennale  predisposto
dalla Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di  cui
all'art. 4 del decreto legislativo. 
  6. Per ciascun esercizio finanziario e' stabilito con  decreto  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (d'ora in
avanti: Ministro) l'ammontare di contributi per le istanze presentate
ai  sensi  dell'art.  15  del  decreto   legislativo   nell'esercizio
medesimo. Con successivo decreto del  direttore  generale  cinema  la
predetta somma e' ripartita fra gli interventi di cui al comma 2,  in
base al numero ed al  valore  delle  istanze  pervenute  per  le  due
tipologie di intervento. 
  7.   Le   risorse   annualmente   disponibili   per   le   esigenze
dell'esercizio   cinematografico,   risultanti   dai    provvedimenti
amministrativi connessi alla ripartizione  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguenti al
decreto ministeriale  di  cui  all'art.  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo,  comprensive  di   eventuali   giacenze   nei   relativi
sottoconti del Fondo di  cui  all'art.  12  del  decreto  legislativo
medesimo, vengono utilizzate per soddisfare, in ordine cronologico e,
con riferimento al contributo in conto capitale, secondo le priorita'
individuate dall'art. 7, comma 4 del  presente  decreto,  le  istanze
pervenute all'amministrazione. 
  8. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di  cui  al
precedente comma 6 determinino una consistenza del Fondo unico per lo
spettacolo  inferiore  o  superiore  a  quella  sussistente  all'atto
dell'emanazione  di  tale  decreto,   il   Ministro   provvede   alle
conseguenti  variazioni  in   diminuzione   o   aumento   in   misura
corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo
destinata ai contributi di cui al presente articolo.