IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, con il quale viene recepita la raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 25 maggio 2015 con il quale e' stato approvato il programma triennale relativo ai criteri per l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento per le industrie tecniche, nonche' degli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche, di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; Constatata la necessita' di rendere piu' efficace il sistema di sostegno alle sale cinematografiche, anche per adeguarlo al nuovo contesto economico e tecnologico; Ravvisata la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2015; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni (d'ora in avanti: decreto legislativo), nel presente decreto sono disciplinate le modalita' di intervento finanziario del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (d'ora in avanti: Ministero), per sostenere: a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; b) la trasformazione delle sale esistenti in multisala mediante l'aumento del numero degli schermi; c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti; d) l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale cinematografiche; e) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse. 2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a favore dei proprietari, non in forma imprenditoriale, di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalita', misure e condizioni fissate nel presente decreto: a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria; b) contributi in conto capitale. 3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza. 4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 5. Gli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere oggetto di finanziamento ministeriale solo qualora avvengano in aree geografiche individuate dal programma triennale predisposto dalla Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo. 6. Per ciascun esercizio finanziario e' stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo (d'ora in avanti: Ministro) l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo. Con successivo decreto del direttore generale cinema la predetta somma e' ripartita fra gli interventi di cui al comma 2, in base al numero ed al valore delle istanze pervenute per le due tipologie di intervento. 7. Le risorse annualmente disponibili per le esigenze dell'esercizio cinematografico, risultanti dai provvedimenti amministrativi connessi alla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguenti al decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo, comprensive di eventuali giacenze nei relativi sottoconti del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo medesimo, vengono utilizzate per soddisfare, in ordine cronologico e, con riferimento al contributo in conto capitale, secondo le priorita' individuate dall'art. 7, comma 4 del presente decreto, le istanze pervenute all'amministrazione. 8. Qualora leggi successive alla emanazione del decreto di cui al precedente comma 6 determinino una consistenza del Fondo unico per lo spettacolo inferiore o superiore a quella sussistente all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o aumento in misura corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui al presente articolo.