IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il comma 1-bis, dell'art.  3  del  decreto-legge  1°  ottobre
2015, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2015, n. 189, che prevede  l'esclusione  dai  vincoli  del  patto  di
stabilita' interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dagli enti
locali,  a  valere  sull'avanzo  di  amministrazione  e  su   risorse
rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati  da
eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali  sia  stato
deliberato dal Consiglio dei ministri lo  stato  di  emergenza  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto medesimo; 
  Visto il terzo periodo  del  predetto  art.  3,  comma  1-bis,  del
richiamato decreto-legge n. 154 del 2015, il quale prevede  che,  gli
enti locali comunichino, entro il termine perentorio del 10  dicembre
2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, secondo modalita'  individuate  e  pubblicate  nel
sito internet istituzionale  del  medesimo  Dipartimento,  gli  spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le spese sopra richiamate
e che, ai fini del riparto,  si  considerano  solo  le  comunicazioni
pervenute entro il suindicato termine; 
  Visto  l'ultimo  periodo  del   comma   1-bis   dell'art.   3   del
decreto-legge n. 154 del 2015, il quale dispone che, sulla base delle
predette comunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015, siano individuati gli
enti locali beneficiari dell'esclusione e  l'importo  dell'esclusione
stessa e qualora la  richiesta  complessiva  risulti  superiore  agli
spazi finanziari disponibili, gli  stessi  verranno  attribuiti  agli
enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste; 
  Considerato che il  limite  massimo  degli  spazi  finanziari,  che
residuano dall'applicazione del comma  1  del  predetto  art.  3  del
decreto legge 1°  ottobre  2015,  n.  154,  sul  quale  operare  tale
esclusione, accertato dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
ammonta a complessivi 2.070.501,00 di euro; 
  Considerato che, sulla base delle comunicazioni pervenute entro  la
predetta data del 10 dicembre 2015, la richiesta di spazi  finanziari
da parte degli enti locali per far fronte  alle  spese  sostenute  in
occasione degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015  per  i
quali e' stato deliberato dal Consiglio  dei  ministri  lo  Stato  di
emergenza prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione   del   decreto-legge   n.   154   del   2015,    ammonta
complessivamente a 16.503.194,16 di euro,  di  cui  15.239.763,68  di
euro richiesti dai Comuni ed 1.263.430,48  di  euro  richiesti  dalle
Province; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di procedere, al fine  di  dare
attuazione alle  disposizioni  di  cui  al  richiamato  comma  1-bis,
dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 154 del 2015,  all'emanazione
del decreto presidenziale per la ripartizione degli spazi  finanziari
di cui alla citate norme; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di  quanto  esposto  in  premessa,  agli  enti
locali che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari,  ai  sensi
del comma 1-bis dell'art. 3 del decreto-legge  1°  ottobre  2015,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2015,  n.
189, sono attribuiti, nel limite complessivo  di  euro  2.070.501,00,
spazi  finanziari  per  sostenere  le  spese  effettuate   a   valere
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al
debito,  per  far  fronte  ai  danni  causati  da  eventi  calamitosi
verificatisi nell'anno 2015 per i  quali  sia  stato  deliberato  dal
Consiglio dei ministri lo stato di  emergenza  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge
n. 154 del 2015. 
  2. Gli importi degli spazi finanziari, di cui al  comma  1-bis  del
predetto art. 3, del decreto-legge n. 154 del  2015  e  attribuiti  a
ciascun ente locale proporzionalmente alle richieste pervenute,  sono
indicati nelle allegate  tabelle  A  e  B,  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti  organi  per  il
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 dicembre 2015 
 
                                                p. Il Presidente      
                                          del Consiglio dei ministri  
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                  De Vincenti         

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
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