IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59", ed  in  particolare  gli  articoli  115,  recante
"Ripartizione   delle   competenze"    e    l'art.    119,    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10,  recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data 30  maggio  2015,  dall'Impresa
Lainco S.A., con sede legale in Avda Bizet, 8-12 Poligono  Industrial
Can Jardi, 08191 Rubi (Barcellona) - Spagna, finalizzata al  rilascio
dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario  Brai,  a  base  della
sostanza attiva pyriproxyfen, come insetticida, secondo la  procedura
del riconoscimento reciproco prevista dall'art.  40  del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro  quale  la
Spagna,  e'  stata  esaminata  e  valutata  positivamente  da   parte
dell'Istituto convenzionato, Universita' degli Studi di Milano; 
  Visto  il  successivo  parere  della  Commissione  consultiva   dei
prodotti fitosanitari, acquisito per via telematica che  conferma  le
conclusioni dell'Istituto individuato per la valutazione del prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista la nota del 19 gennaio 2016 con la quale e'  stato  richiesto
all'Impresa di inviare  la  pertinente  documentazione  necessaria  a
completare il suddetto iter autorizzativo del prodotto fitosanitario; 
  Vista la nota del  27  gennaio  2016  con  la  quale  l'Impresa  ha
trasmesso la documentazione richiesta e necessaria  al  completamento
del rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del
prodotto fitosanitario Brai; 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  fitosanitario  fino  al  31
dicembre 2018, data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva pyriproxyfen come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa, Lainco  S.A.,  con  sede  legale  in  Avda  Bizet,  8-12
Poligono Industrial Can Jardi, E - 08191 Rubi (Barcellona) -  Spagna,
e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto  fitosanitario
BRAI, a base della sostanza attiva pyriproxyfen, con la  composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto. 
  Il prodotto fitosanitario in questione e'  autorizzato  secondo  la
procedura del  riconoscimento  reciproco,  di  cui  all'art.  40  del
Regolamento  (CE)  n.  1107/2009;  il  prodotto  di  riferimento   e'
autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili  in
un altro Stato membro quale la Spagna. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 dicembre 2018, data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva pyriproxyfen, come  riportato
nel reg. (UE) n. 540/2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento  dell'impresa  estera  Avda.   Bizet,   8-12-   Poligono
Industrial Can Jardi E - 08191 Rubi (Barcellona) - Spagna. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e  litri
1-5. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16404. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it. 
    Roma, 18 febbraio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco