IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  Regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  72,  par.   1,   del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale  a  decorrere  dalla
data  di  presentazione  alla  Commissione  U.E.  della  domanda   di
protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le
condizioni di cui regolamento (CE) n. 1234/2007,  art.  118  septies,
par. 5 (ex art. 38, par. 5, regolamento  (CE)  n.  479/2008)  i  vini
della relativa denominazione  di  origine  o  indicazione  geografica
possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al
capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve  le  condizioni
di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento; 
  Ritenuto che le disposizioni di  etichettatura  temporanea  di  cui
all'articolo 72 del regolamento (CE)  n.  607/2009  sono  applicabili
anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e
IGP che comportano una o piu' modifiche al documento  unico,  per  le
quali, a conclusione della fase di procedura  nazionale  preliminare,
le  relative  domande  sono  state  trasmesse  alla  Commissione   UE
(conformemente alle disposizioni di cui al citato  art.  118-septies,
par. 5 del Regolamento (CE) n. 1234/2007  relative  alle  domande  di
protezione, applicabili per analogia alle  domande  di  modifica  dei
disciplinari in questione); 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto  ministeriale 7
novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali  transitorie  di
etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del  Regolamento  (CE)
n. 607/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
e  sulla  G.U.R.I.  n.  295  del  20   dicembre   2011,   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla  previsione  degli  elementi  di  cui  all'articolo  118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3,  del  regolamento
(CE) n. 1234/2007, ivi compreso il  disciplinare  consolidato  ed  il
relativo fascicolo tecnico della DOP "Menfi"; 
  Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2014, pubblicato sul  sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP,
con il quale e' stata concessa all'Associazione  dei  viniviticoltori
della DOC  Menfi,  con  sede  in  Menfi  (AG),  l'autorizzazione  per
consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC "Menfi", ai sensi
dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009  e  dell'art.  13  del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni  ottenute
in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare di
cui al provvedimento ministeriale 19 settembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto ministeriale
10 ottobre 2014,  ai  cui  sensi  le  disposizioni  di  etichettatura
transitoria di cui all'articolo 1 dello stesso decreto coesistono con
le disposizioni del preesistente disciplinare di produzione della DOP
"Menfi"; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
e sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  4  del  7
gennaio 2016, concernente aspetti  procedurali  per  il  rilascio  ai
soggetti   interessati   dell'autorizzazione   per    l'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del  Reg.  (CE)
n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto ministeriale
23  dicembre  2015,  ai  sensi   del   quale   l'autorizzazione   per
l'etichettatura  transitoria   di   cui   all'art.   13   del decreto
ministeriale 7  novembre  2012  e'  stata  riferita   ad   un   unico
disciplinare, cosi' come aggiornato con tutte le  modifiche  inserite
nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo  la
coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e  con
il quale e' stato previsto l'adeguamento delle situazioni  pregresse,
nel rispetto delle disposizioni  procedurali  di  cui  al  richiamato
articolo 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 ; 
  Vista   la   domanda   datata   5.2.2016   dall'Associazione    dei
Viniviticoltori della DOC Menfi, con sede in  Menfi  (AG),  pervenuta
per il tramite della Regione  Siciliana  con  nota  n.  7556  del  15
febbraio 2016, intesa ad ottenere  l'adeguamento  dell'autorizzazione
all'etichettatura transitoria dei vini  a  DOC  "Menfi",  di  cui  al
citato decreto 10 ottobre 2014, alle disposizioni dell'articolo 2 del
richiamato decreto 23 dicembre 2015, al fine di evitare,  seppure  in
via transitoria, la coesistenza delle disposizioni della proposta  di
modifica del disciplinare approvata  con  provvedimento  ministeriale
datato  19  settembre  2014  con  le  disposizioni  del  preesistente
disciplinare; 
  Visto, in particolare il parere favorevole della Regione Siciliana,
espresso con la predetta nota n. 7556 del 15.2.1016, all'accoglimento
della   predetta   richiesta   di   adeguamento   dell'autorizzazione
transitoria, da ritenersi  valido  ai  fini  dell'intesa  con  questo
Ministero,  ai  sensi  dell'articolo  13  del decreto  ministeriale 7
novembre 2012; 
  Ritenuto, pertanto, che sussistono i  presupposti  giuridici  e  le
condizioni  per  accogliere  la  predetta  richiesta  di  adeguamento
dell'autorizzazione  all'etichettatura  temporanea  per  i  vini  DOP
"Menfi"  di  cui  al decreto  ministeriale  10  ottobre   2014   alle
disposizioni   di   cui   all'articolo   2   del   richiamato decreto
ministeriale 23 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  ai  sensi  dell'articolo  2   del decreto   ministeriale 23
dicembre 2015, richiamato in premessa,  al  decreto  ministeriale  10
ottobre 2014 richiamato  in  premessa,  concernente  l'autorizzazione
all'etichettatura temporanea per i vini  DOP  "Menfi",  e'  soppresso
l'articolo 2. 
  2. In conformita' al comma 1, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del presente  decreto,  l'autorizzazione  per  l'etichettatura
transitoria di cui al citato decreto ministeriale 10 ottobre 2014  e'
riferita all'unico disciplinare  di  produzione  della  DOC  "Menfi",
cosi'  come  risulta  dalla  proposta  di  modifica   approvata   con
provvedimento ministeriale datato 19  settembre  2014,  inviata  alla
Commissione UE e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione
Prodotti DOP e IGP -  Vini  DOP  e  IGP.  E',  pertanto,  esclusa  la
coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare. 
  Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero -
Sezione prodotti DOP e  IGP  -  Vini  DOP  e  IGP  e  sulla  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed   entra   in   vigore   il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 marzo 2016 
 
                                         Il direttore generale: Gatto