IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.); Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonche' la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico; Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014, ed in particolare l'art. 25 recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilita' di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'OCSIT; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2015, n. 56, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2015; Visto il decreto direttoriale DGSAIE del 23 maggio 2013 ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, relativo alle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europee e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea e il successivo decreto direttoriale DGSAIE del 23 novembre 2015 di aggiornamento delle procedure di deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi a valere dal 1° aprile 2016; Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 16 febbraio 2016, che riporta le importazioni nette dell'Italia dell'anno 2015, pari a 45.917.000 tep di cui 11.322.000 tep corrispondono a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie; Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 16 febbraio 2016 che riporta i consumi finali dei Paesi Membri dell'AIE dell'anno 2016, definendo per l'Italia il quantitativo di 56.374.000 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 9.421.408 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale; Visto il documento Applicativo scorte petrolifere - Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249; Considerato che tale piattaforma informatica e' operativa, per conto del Ministero dello sviluppo economico - DGSAIE, sul sito internet dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) all'indirizzo https://mise.ocsit.it/scorte/; Ritenuta la necessita' di procedere alla determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa Decreta: Art. 1 Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2016 1. L'anno scorta 2016 inizia il 1° aprile 2016 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2017. 2. Avendo verificato dalla documentazione dell'A.I.E. citata in premessa che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo citato, con riferimento all'anno 2015, il valore di 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 11.322.000 tep e che il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 9.421.408 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2016, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie. 3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessita' di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati: a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' determinato in complessive 11.322.000 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2015; b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore b), e' determinato in 43.971.799 tep; c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c), che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2016 e' determinato pari a 0,2575. 4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenuto per l'anno scorta 2016 e' effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, includendo tutte le scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche. 5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale dell'immesso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta, nell'anno 2015 e' stato pari a 44.869.334 tonnellate e che gli operatori economici che hanno contribuito alla effettuazione di tale immissione in consumo sono risultati pari a numero 232.