IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6  (in  appresso
"decreto-legge n. 136 del 2013"), e in particolare gli articoli  1  e
2; 
  Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
136 del 2013,  i  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute (in appresso "Ministri"),  d'intesa  con  il  Presidente
della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni  e
le priorita' per lo  svolgimento,  da  parte  del  Consiglio  per  la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di
sanita' e dell'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale  in
Campania  (in  appresso  "Enti"),  di  "indagini  tecniche   per   la
mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento,  dei  terreni
della  regione  Campania  destinati  all'agricoltura,  al   fine   di
accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti  a  causa  di
sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione"; 
  Vista la direttiva  dei  Ministri  del  23  dicembre  2013  recante
"Indicazioni per  lo  svolgimento  delle  indagini  tecniche  per  la
mappatura   dei   terreni   della    Regione    Campania    destinati
all'agricoltura" (in appresso "direttiva del 23 dicembre 2013"), e in
particolare gli articoli 1, comma 1, per  la  condivisione  dei  dati
disponibili "anche attraverso l'utilizzo della struttura  informatica
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise
per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle  procedure  di
classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di  indagine",
e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari
ai  fini  dello  svolgimento  delle  indagini,  per  una   superficie
interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della  quale  sono  emerse
1.562 segnalazioni di aree sospette per una superficie pari a 1.146,6
ettari adibiti a terreni agricoli; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge
n. 136 del 2013, gli Enti presentano ai Ministri, entro il termine di
sessanta giorni dall'adozione della direttiva, "una relazione  con  i
risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente
anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi  e
sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda,  indicati  come
prioritari dalla medesima direttiva"; 
  Vista la Relazione presentata  in  data  10  marzo  2014  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del  decreto-legge  n.  136  del
2013 (in appresso "Relazione"); 
  Visto il decreto dei Ministri dell'11 marzo 2014, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del  31  marzo  2014,  di  seguito  "decreto
dell'11 marzo 2014" con il quale, sulla base della predetta Relazione
del 10 marzo 2014, sono state  disposte  indagini  dirette  sui  siti
della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2 (2a
e 2b), come individuate nella medesima Relazione; 
  Vista la direttiva dei Ministri del  16  aprile  2014,  di  seguito
"direttiva del 16 aprile 2014", con la quale sono stati definiti,  ai
sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136
del 2014, ulteriori territori da sottoporre  alle  indagini  tecniche
per  la  mappatura  dei  terreni  della  Regione  Campania  destinati
all'agricoltura  di  cui  all'art.   1,   comma   1,   del   medesimo
decreto-legge; 
  Vista la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro,
costituito ai sensi della direttiva del 23 dicembre 2013 e di seguito
indicato come "Gruppo di lavoro", in data 30 gennaio 2015, di seguito
"Relazione del 30 gennaio 2015", come integrata con  lettera  del  12
febbraio  2015,  all'esito  delle  disposte  indagini   dirette   con
riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al
citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti  sono
stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso
agricolo, nonche' all'esito delle indagini sugli ulteriori  territori
della Regione Campania indicati con la citata direttiva del 16 aprile
2014; 
  Vista la direttiva dei Ministri del 16 giugno 2014 con la quale  e'
stata modificata la composizione del Gruppo di Lavoro; 
  Visto il decreto interministeriale del  12  febbraio  2015  con  il
quale i Ministeri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  della
salute, recependo le risultanze delle indagini dirette  di  cui  alla
Relazione del 30 gennaio 2015,  hanno  individuato  i  terreni  della
regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e  4,  che  non
possono  essere   destinati   alla   produzione   agroalimentare   ma
esclusivamente a colture diverse in  considerazione  delle  capacita'
fitodepurative, ovvero i terreni  da  destinare  solo  a  determinate
produzioni  agroalimentari  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,   del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  oltre  a  disporre  l'avvio
delle indagini dirette sui terreni ricadenti nei comuni di  cui  alla
direttiva del 16 aprile 2014, sulla base delle proposte recate  dalla
medesima Relazione; 
  Vista altresi' la Relazione trasmessa dal coordinatore  del  Gruppo
di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito "Relazione del 22 giugno
2015", all'esito delle disposte indagini dirette con  riferimento  ai
siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di  cui  al  citato  decreto
dell'11 marzo 2014, con la quale e' stata confermata la  ripartizione
dei siti in quattro  diverse  classi  di  rischio  ai  fini  dell'uso
agricolo, come gia' previsto dal  decreto  interministeriale  del  12
febbraio 2015; 
  Visto il decreto interministeriale del 7 luglio 2015 con il quale i
Ministeri  delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  della
salute, recependo le risultanze delle indagini dirette  di  cui  alla
Relazione del 22 giugno  2015,  hanno  individuato  i  terreni  della
regione Campania, ricadenti  nelle  classi  di  rischio  3,  che  non
possono  essere   destinati   alla   produzione   agroalimentare   ma
esclusivamente a colture diverse in  considerazione  delle  capacita'
fitodepurative, ovvero i terreni  da  destinare  solo  a  determinate
produzioni  agroalimentari  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,   del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136; 
  Vista la nota prot. 34 TdF del 17 novembre 2015  con  la  quale  il
coordinatore del Gruppo di Lavoro ha trasmesso la "Relazione inerente
l'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti  nella  classe
di rischio presunto 2c (Aree Vaste) degli 88 comuni ed individuazione
delle particelle non agricole della classe di rischio 5", di  seguito
"Relazione del 17 novembre 2015", come integrata con  nota  prot.  04
del 1° febbraio 2016; 
  Considerato che, nella menzionata Relazione, il  Gruppo  di  Lavoro
propone l'effettuazione prioritaria di ulteriori indagini  analitiche
sui  siti  agricoli  ricadenti  nella  classe  di  rischio  2c  della
Relazione del 10 marzo 2014; 
  Vista, altresi', la medesima Relazione nella parte in cui evidenzia
che l'elenco dei siti agricoli ricadenti nella classe di  rischio  2c
comprende anche particelle gia' classificate con rischio presunto 2b,
rispetto alle quali,  preliminarmente  alla  esecuzioni  di  indagini
dirette, dovranno essere eseguite indagini indirette; 
  Considerato,  inoltre,  che  il  Gruppo  di  Lavoro  chiede   anche
l'espunzione  dall'elenco  dei  terreni  agricoli  da  sottoporre  ad
indagine, dei terreni gia' classificati  nel  livello  di  rischio  5
dall'Allegato A del  decreto  interministeriale  11  marzo  2014,  in
quanto risultano destinati ad  un  uso  diverso  da  quello  agricolo
(strade, edifici etc.); 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  28  gennaio  2002  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14
e 15; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante "Norme in materia ambientale"; 
  Considerata la necessita' di provvedere in merito; 
 
                               Emanano 
 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Terreni agricoli della Regione Campania  ricadenti  nella  classe  di
  rischio presunto 2c da sottoporre  ad  indagini  dirette  ai  sensi
  dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013. 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto dell'11 marzo
2014 svolgono le indagini dirette di cui all'art.  1,  comma  6,  del
decreto-legge n. 136 del 2013, con le modalita' di cui all'art. 1 del
medesimo decreto dell'11 marzo 2014, sui terreni ricadenti nei comuni
di cui all'Allegato 1, come dettagliatamente individuati all'Allegato
2 del presente decreto. 
  2. Le indagini dirette di cui al comma 1  sono  svolte  nei  limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. I soggetti  di  cui
all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136  del  2013  possono
stipulare con  la  Regione  Campania  apposite  convenzioni  ai  fini
dell'eventuale rimborso delle spese sostenute. 
  3.  Le  indagini  dirette  sono  svolte,  secondo   le   rispettive
competenze tecniche, dagli enti di cui all'art. 1, commi 1 e  2,  del
decreto-legge n. 136 del  2013,  sulla  base  delle  indicazioni  del
Gruppo di lavoro. Per l'accesso ai  terreni  oggetto  delle  indagini
dirette si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  1,  comma  4,
primo e secondo periodo, del decreto legge n. 136 del 2013. 
  4. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono effettuate  entro  il
termine di duecentodieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. I risultati delle indagini di cui al comma 1 sono  trasmesse  ai
Ministri   delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute,
ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 6, primo e
secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, e inseriti  nella
piattaforma informatica  "Geoportale  -  Terra  dei  Fuochi"  gestito
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.