IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 7, comma 1, lettera  g)  dello  Statuto  della  Libera
Universita' di Bolzano, secondo il quale il Presidente del  Consiglio
dell'Universita' emana lo Statuto dell'Ateneo; 
  Visto l'art. 33 dello Statuto della Libera Universita' di  Bolzano,
secondo il quale la data di entrata in vigore  del  presente  Statuto
viene fissata nel decreto di emanazione  del  presidente,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art.  17,
comma 120 concernente l'istituzione di un'Universita' non statale nel
territorio della Provincia Autonoma di Bolzano; 
  Vista la legge 24 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilita'  2015
- che prevede  il  passaggio  di  competenze  in  materia  di  Libera
Universita'  di  Bolzano  dallo  Stato  alla  Provincia  Autonoma  di
Bolzano; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare  gli  articoli
6, 16 e 21, concernente  l'autonomia  finanziaria  ed  amministrativa
delle Universita'; 
  Visto l'art. 1 della legge 29 luglio  1991  n.  243  relativo  alle
Universita' non statali legalmente riconosciute; 
  Visto lo Statuto della Libera  Universita'  di  Bolzano  in  vigore
emanato con decreto del Presidente del Consiglio dell'Universita'  n.
45 del 22 ottobre 2015  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 13.11.2015 n. 265; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Rettore  con  provvedimento
d'urgenza n. 3 del 3.02.2016,  ratificato  con  delibera  del  Senato
accademico n. 20 del 24  febbraio  2016,  in  merito  all'inserimento
nello Statuto dell'Ateneo  di  uno  specifico  articolo  sullo  stato
giuridico, economico e previdenziale del personale docente di ruolo; 
  Vista la delibera  del  Consiglio  dell'Universita'  n.  13  del  5
febbraio 2016 concernente l'approvazione delle modifiche allo Statuto
della Libera  Universita'  in  merito  all'inserimento  dell'articolo
sullo  stato  giuridico,  economico  e  previdenziale  del  personale
docente di ruolo (art. 30); 
  Vista la delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma
di Bolzano n. 120 del 16  febbraio  2016  concernente  l'approvazione
delle variazioni dello Statuto della Libera Universita' di Bolzano; 
  Vista  la  nota  prot.  671/2016  di  data  19  febbraio  2016  del
Presidente della Libera Universita' di Bolzano con la quale e'  stata
trasmessa tramite PEC (posta  elettronica  certificata)  al  MIUR  la
modifica allo Statuto per il prescritto controllo di  legittimita'  e
di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; 
  Preso atto che il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca con nota di data 26 febbraio 2016, n. 0002858, prot. n.
757/2016, ha comunicato di non  avere  osservazioni  in  merito  alle
sottoposte modifiche allo Statuto; 
  Ritenuta di propria competenza; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Di emanare le modifiche allo Statuto della Libera Universita' di
Bolzano ovvero  l'inserimento  del  nuovo  art.  30  con  conseguente
revisione della numerazione degli articoli successivi, come segue: 
    «IV. PERSONALE DOCENTE 
    Art.  30 (Professori/Professoresse,  ricercatori/ricercatrici  di
ruolo). - 1. Il ruolo dei professori universitari/delle professoresse
universitarie si articola in due fasce:  a)  professori/professoresse
di prima fascia b) professori/professoresse di seconda fascia. 
    2.  Ai  professori/Alle  professoresse  ed  ai   ricercatori/alle
ricercatrici di ruolo  e'  comunque  garantito  lo  stato  giuridico,
economico e previdenziale non  inferiore  a  quello  previsto  per  i
professori/le professoresse di ruolo e i ricercatori/le  ricercatrici
di ruolo della universita' statali. 
    3. Il trattamento economico che eccede  quello  previsto  per  le
universita' statali e' limitato solo al  periodo  di  permanenza  del
personale presso l'Universita' ed e' computato, ai fini pensionistici
e di quiescenza, come retribuzione accessoria.». 
  Lo  Statuto  modificato  nel  testo  allegato   costituisce   parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. Lo Statuto modificato entra in vigore con efficacia ex tunc  con
decorrenza 15 gennaio 2014. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Bolzano, 4 marzo 2016 
 
                                           Il presidente: Bergmeister 
 
  Il decreto viene pubblicato all'albo della  Libera  Universita'  di
Bolzano. 
 
          Avvertenza: 
 
          Nota in lingua italiana: 
              Per  l'atto   amministrativo   sopra   riportato,   che
          interessa la Provincia Autonoma di Bolzano,  e'  pubblicato
          alla pag. 44 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso  in
          lingua tedesca previsto dall'art.  5,  commi  2  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.
          574,  mediante  il  quale  si  da  notizia  del  Bollettino
          ufficiale della  Regione  Trentino-Alto  Adige  in  cui  e'
          riportata la  pubblicazione  in  lingua  tedesca  dell'atto
          amministrativo in argomento. 
 
          Nota in lingua tedesca: 
              Der  Hinweis  in  deutscher  Sprache  auf  den   obigen
          Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3  des  Dekretes
          des Präsidenten der Republik vom 15. Juli  1988,  Nr.  574,
          steht   auf   der   Seite    44    dieser    Ausgabe    des
          Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in
          welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol
          der  genannte   Verwaltungsakt   vollinhaltlich   auch   in
          deutscher Sprache wiedergegeben wird.