IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12  novembre  2011,  n.  183
(legge di stabilita' 2012), che, ai fini della verifica del  rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2015, prevede che  le
province e i comuni con popolazione superiore a 1.000  abitanti  sono
tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato  -  utilizzando  il  sistema   web
appositamente previsto per il patto di stabilita'  interno  nel  sito
web http://pattostabilitainterno.tesoro.it,  una  certificazione  del
saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito,  firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  dello  stesso
Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31; 
  Visto il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata
legge n. 183 del 2011, il quale precisa che la trasmissione  per  via
telematica  della  certificazione  ha  valore  giuridico   ai   sensi
dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82
recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7  aprile  2014,  n.  56  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  e  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno; 
  Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in  cui  e'
previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilita' interno e per l'acquisizione  di  elementi  informativi
utili  per  la  finanza  pubblica  anche  relativamente   alla   loro
situazione  debitoria,  le  province  e  i  comuni  con   popolazione
superiore a 1.000 abitanti trasmettono  semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto  per  il  patto  di  stabilita'  interno,  le   informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,  attraverso
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali.
Con riferimento al primo semestre, il prospetto  e'  trasmesso  entro
trenta  giorni  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto di cui  al  periodo  precedente;  il  prospetto  del  secondo
semestre e' trasmesso entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
52505 del 26 giugno 2015, che definisce le modalita' di  trasmissione
e i prospetti per acquisire le  informazioni  utili  al  monitoraggio
semestrale del patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2015,  in
attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011; 
  Visto il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183
del 2011 che dispone  che  la  mancata  trasmissione  della  predetta
certificazione  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 31 marzo 2016, costituisce inadempimento al  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31,  comma  26,  della  legge  n.  183  del  2011  che
disciplina le sanzioni da  applicare  all'ente  locale,  in  caso  di
mancato  rispetto  del  patto  di   stabilita'   interno,   nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza; 
  Visto, in particolare, l'art. 31,  comma  26,  lettera  a),  ultimo
periodo, della legge n. 183 del 2011, che  prevede  che  la  sanzione
inerente alla  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,
destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario,  o  dei
trasferimenti destinati agli enti locali della  Regione  siciliana  e
della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma  26,
non si applica nel caso in cui il  superamento  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente spesa del triennio precedente; 
  Visto l'art. 248, comma 1, del decreto legislativo  del  18  agosto
2000,  n.  267  (T.U.EE.LL.)  che  prevede  che,  a   seguito   della
dichiarazione di dissesto,  e  sino  all'emanazione  del  decreto  di
approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente   riequilibrato
previsto dall'art. 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi
i termini per la deliberazione del bilancio; 
  Visto l'art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
che prevede che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvede
all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente  riequilibrato,
stabilendo prescrizioni  per  la  corretta  ed  equilibrata  gestione
dell'ente; 
  Visto l'art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n.  183  del
2011 che dispone che, nel caso in cui la certificazione,  sebbene  in
ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni  dal  termine  stabilito
per l'approvazione del conto consuntivo e  attesti  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione  di  cui  al
comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa  al  divieto  di
assunzione  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento  ai  processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto,
altresi', divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
soggetti  privati  che  si   configurino   come   elusivi   di   tale
disposizione; 
  Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge
n. 183 del 2011, che dispone che, decorsi sessanta giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in  caso  di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della  certificazione,
il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso
di organo collegiale, ovvero l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a   trasmettere   la
certificazione entro i  successivi  trenta  giorni.  Il  Dipartimento
della Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  al
Ministero dell'interno apposita  comunicazione  per  la  sospensione,
sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte
del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o  trasferimenti
spettanti; 
  Visto l'art. 31, comma 20-bis, della legge n.  183  del  2011,  che
stabilisce che, decorsi sessanta giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e'  comunque
tenuto  ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica  della
precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'  certificato,  un
peggioramento del proprio posizionamento rispetto  all'obiettivo  del
patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge  n.  183  del
2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione  del
patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente  all'anno
seguente a quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,
nell'anno successivo a quello in cui e' stato  accertato  il  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma
26 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 31, comma  29,  della  legge  n.  183  del  2011,  che
stabilisce che gli enti locali di cui al  precedente  comma  28  sono
tenuti   a   comunicare   l'inadempienza    entro    trenta    giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario  attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge  n.
183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti  nell'ambito
del Patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale",  sono  stati
utilizzati esclusivamente per effettuare spese per  il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione,
nell'anno di riferimento, non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo; 
  Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede
la  possibilita'   di   aggiornare,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  qualora   intervengano   modifiche
legislative alla  relativa  disciplina,  i  termini  riguardanti  gli
adempimenti  degli  enti  locali  relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 3 marzo 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Certificazione 
 
  1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni con  popolazione
superiore  a  1.000  abitanti,  e  trasmettono,  entro   il   termine
perentorio del 31 marzo 2016,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita'     interno      nel      sito      web      all'indirizzo
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario   e   dai    componenti    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria validamente costituito,  relativa  al  rispetto
degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  per  l'anno  2015,
secondo  il  prospetto  "Certif.2015"  e   le   modalita'   contenute
nell'allegato  al  presente  decreto,  che   ne   costituisce   parte
integrante. La trasmissione per via telematica  della  certificazione
ha valore giuridico ai sensi  dell'art.  45,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti ai  quali,  in
caso di certificazione del mancato rispetto del patto  di  stabilita'
interno, non si applica la sanzione di cui  all'art.  31,  comma  26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui  al
comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi
del patto di stabilita' interno 2015, comunicano,  con  il  prospetto
"Certif. 2015/A" e secondo le modalita'  contenute  nell'allegato  al
presente decreto, le informazioni utili  a  valutare  se  il  mancato
raggiungimento dell'obiettivo e'  stato  determinato  dalla  maggiore
spesa  per  interventi  realizzati  con  la  quota  di  finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione  Europea  rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. 
  3. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti  al
patto di stabilita' interno  che,  nell'anno  2015,  hanno  acquisito
spazi  finanziari  nell'ambito  del  patto  di   stabilita'   interno
"orizzontale nazionale", ai  sensi  dell'art.  4-ter,  comma  6,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano mediante la compilazione
del  prospetto  "Certif.  2015/B"  che  i  suddetti  maggiori   spazi
finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione,
non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti nel 2015,
mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio
successivo. 
  4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2015  mediante  il  patto  di
stabilita' interno "orizzontale nazionale", ai sensi dell'art.  4-ter
del decreto-legge n. 16  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  non  utilizzati  per  effettuare
spese per il pagamento di residui passivi di parte  capitale  vengono
recuperati attraverso una modifica peggiorativa del  saldo  obiettivo
programmatico dell'anno 2015, per un importo pari ai  predetti  spazi
non utilizzati. Restano comunque validi  i  peggioramenti  dei  saldi
obiettivi del biennio successivo. 
  5. Gli enti di cui al comma 1 che  non  provvedono  ad  inviare  la
certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, con le
modalita' precedentemente indicate sono considerati  inadempienti  al
patto di stabilita' interno 2015, ai sensi dell'art.  31,  comma  20,
della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e  sono  assoggettati  alle
sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, lettera b) e  seguenti,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  6. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro  sessanta  giorni  dal   termine   di   legge   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti: 
    - il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la
sanzione relativa al divieto di assunzione di personale  a  qualsiasi
titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera d),  della  legge  12
novembre 2011, n. 183; 
    - il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,  si
applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31  della
legge n. 183 del 2011. 
  7. Decorsi sessanta giorni  dal  termine  di  legge  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto della  gestione,  in  caso  di  mancata
trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della  certificazione,  il
presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo  collegiale,  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di  organo
monocratico,  in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede   ad
assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a    trasmettere
telematicamente,  mediante  sottoscrizione  con  firma  digitale,  la
certificazione entro  i  successivi  trenta  giorni.  Ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni di  cui  al  comma  26,  lettera  b)  e
seguenti, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, sino alla data di
trasmissione della certificazione da parte del commissario  ad  acta,
il Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i
trasferimenti spettanti. 
  Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta,
attesti: 
    -  il  rispetto  del  patto  di   stabilita'   interno,   trovano
applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera b) e  seguenti  del
citato comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; 
    - il mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno,  trovano
applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011. 
  8. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di
stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183
del  2011,  gli  enti  locali  sono  tenuti  ad  inviare  una   nuova
certificazione del patto di stabilita' interno  entro  trenta  giorni
dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente  il  suddetto
termine, il commissario ad acta provvede, entro i  successivi  trenta
giorni, ad assicurare l'assolvimento del  predetto  adempimento  e  a
trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto     di      stabilita'      interno      nel      sito      web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa  sottoscrizione  con
firma digitale, la nuova certificazione. 
  9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione, l'ente locale e'  comunque  tenuto  ad
inviare una nuova certificazione, a rettifica  della  precedente,  se
rileva, rispetto a quanto  gia'  certificato,  un  peggioramento  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 marzo 2016 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco