LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera  del  29
ottobre 2007 e successive modificazioni, recante norme di  attuazione
del decreto legislativo  24  febbraio  1998  n.  58,  in  materia  di
intermediari; 
  Visto il regolamento Consob adottato con delibera n. 11971  del  14
maggio 1999 e successive modificazioni, recante norme  di  attuazione
del decreto legislativo  24  febbraio  1998  n.  58,  concernente  la
disciplina degli emittenti; 
  Visto il regolamento Consob adottato con delibera n. 17130  del  12
gennaio 2010, recante norme di attuazione  degli  articoli  18-bis  e
18-ter del decreto legislativo n. 58/1998, in materia  di  consulenti
finanziari; 
  Vista  la  delibera  n.  17297  del  28  aprile  2010,   contenente
«Disposizioni concernenti gli obblighi di  comunicazione  di  dati  e
notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte  dei  soggetti
vigilati» e il  relativo  «Manuale  degli  obblighi  informativi  dei
soggetti vigilati»; 
  Vista  la  delibera  n.  18731  del  18  dicembre  2013  contenente
«Disposizioni  attuative  in  materia  di  adeguata  verifica   della
clientela da parte dei promotori finanziari, ai  sensi  dell'art.  7,
comma  2,  del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  e
successive modifiche»; 
  Viste le delibere n. 19460 del 16 dicembre 2015 «Determinazione, ai
sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti  alla
contribuzione per l'esercizio 2016»; n. 19461 del  16  dicembre  2015
«Determinazione della misura della  contribuzione  dovuta,  ai  sensi
dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016»; n. 19462
del 16 dicembre 2015 «Modalita' e termini della contribuzione dovuta,
ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d.  legge  di  stabilita'
per il 2016), recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 36, della predetta legge
di stabilita' per il 2016, secondo cui "le funzioni di vigilanza  sui
promotori finanziari attribuite alla CONSOB  dal  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  sono   trasferite
all'organismo di cui all'art.  31,  comma  4,  del  predetto  decreto
legislativo, che assume  anche  le  funzioni  di  cui  agli  articoli
18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3, del medesimo  decreto  legislativo
nonche'  la  denominazione  di  «organismo  di  vigilanza  e   tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari»"; 
  Visto l'articolo 1, comma 37, della predetta  legge  di  stabilita'
per il 2016 secondo cui "l'albo unico dei promotori finanziari di cui
all'articolo 31, comma 4, del decreto  legislativo  n.  58  del  1998
assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari»"; 
  Visto l'articolo 1, comma 39 della predetta legge di stabilita' per
il 2016 secondo cui "i promotori finanziari di  cui  all'articolo  31
del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la  denominazione  di
«consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»"; 
  Visto il medesimo articolo 1, comma  39  della  predetta  legge  di
stabilita' per il 2016 secondo cui "i consulenti  finanziari  di  cui
all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del  1998  assumono
la denominazione di «consulenti finanziari autonomi»"; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  1,  comma  39  della  legge  di
stabilita' per il 2016, agli articoli 30, 31,  55,  166,  187-quater,
191 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,  le  parole
«promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque  ricorrono,
sono  sostituite,   rispettivamente,   dalle   seguenti   «consulente
finanziario  abilitato  all'offerta   fuori   sede»   e   «consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede»; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  1,  comma  36  della  legge  di
stabilita'  per  il  2016  i  riferimenti  all'organismo  di   tenuta
dell'albo dei consulenti finanziari ed alla Consob,  contenuti  negli
articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2 del  decreto
legislativo 24 febbraio  1998  n.  58,  si  intendono  sostituiti  da
riferimenti all'«organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico  dei
consulenti finanziari» di cui al primo periodo  del  citato  art.  1,
comma 36; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  1,  comma  36  della  legge  di
stabilita' per il 2016, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono abrogati; 
  Considerata  la  necessita'  di  adottare  le  nuove  denominazioni
prescritte dalla citata legge 28  dicembre  2015  n.  208  (legge  di
stabilita' per  il  2016)  in  tutti  gli  atti  regolamentari  e  di
carattere  generale  di  competenza  della  Consob  nei  quali  siano
menzionati i predetti soggetti; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento  adottato  con  delibera  n.  16190  del  29
  ottobre 2007 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24
  febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediari 
 
  Il regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre  2007,
recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio  1998
n. 58 in materia di intermediari e' modificato come segue: 
    a. Le parole «promotore», «promotore finanziario» e « promotori»,
«promotori finanziari» di cui all'articolo 31 del decreto legislativo
24  febbraio  1998  n.  58,  ovunque   ricorrano,   sono   sostituite
rispettivamente  dalle  parole  «consulente   finanziario   abilitato
all'offerta  fuori   sede»   e   «consulenti   finanziari   abilitati
all'offerta fuori sede»; 
    b. Le parole «consulente finanziario» e  «consulenti  finanziari»
di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998
n. 58,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  rispettivamente  dalle
parole «consulente finanziario  autonomo»  e  «consulenti  finanziari
autonomi»; 
    c.  Le  parole  «albo  unico  dei  promotori»,  «albo  unico  dei
promotori finanziari» sono sostituite dalle parole  «albo  unico  dei
consulenti finanziari».