LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni;
Visto il regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29
ottobre 2007 e successive modificazioni, recante norme di attuazione
del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di
intermediari;
Visto il regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999 e successive modificazioni, recante norme di attuazione
del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la
disciplina degli emittenti;
Visto il regolamento Consob adottato con delibera n. 17130 del 12
gennaio 2010, recante norme di attuazione degli articoli 18-bis e
18-ter del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di consulenti
finanziari;
Vista la delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, contenente
«Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti
vigilati» e il relativo «Manuale degli obblighi informativi dei
soggetti vigilati»;
Vista la delibera n. 18731 del 18 dicembre 2013 contenente
«Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della
clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e
successive modifiche»;
Viste le delibere n. 19460 del 16 dicembre 2015 «Determinazione, ai
sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla
contribuzione per l'esercizio 2016»; n. 19461 del 16 dicembre 2015
«Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi
dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016»; n. 19462
del 16 dicembre 2015 «Modalita' e termini della contribuzione dovuta,
ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2016»;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. legge di stabilita'
per il 2016), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 36, della predetta legge
di stabilita' per il 2016, secondo cui "le funzioni di vigilanza sui
promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono trasferite
all'organismo di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto
legislativo, che assume anche le funzioni di cui agli articoli
18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo
nonche' la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari»";
Visto l'articolo 1, comma 37, della predetta legge di stabilita'
per il 2016 secondo cui "l'albo unico dei promotori finanziari di cui
all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998
assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari»";
Visto l'articolo 1, comma 39 della predetta legge di stabilita' per
il 2016 secondo cui "i promotori finanziari di cui all'articolo 31
del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di
«consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»";
Visto il medesimo articolo 1, comma 39 della predetta legge di
stabilita' per il 2016 secondo cui "i consulenti finanziari di cui
all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono
la denominazione di «consulenti finanziari autonomi»";
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 39 della legge di
stabilita' per il 2016, agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater,
191 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, le parole
«promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono,
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge di
stabilita' per il 2016 i riferimenti all'organismo di tenuta
dell'albo dei consulenti finanziari ed alla Consob, contenuti negli
articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, si intendono sostituiti da
riferimenti all'«organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
consulenti finanziari» di cui al primo periodo del citato art. 1,
comma 36;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge di
stabilita' per il 2016, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono abrogati;
Considerata la necessita' di adottare le nuove denominazioni
prescritte dalla citata legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di
stabilita' per il 2016) in tutti gli atti regolamentari e di
carattere generale di competenza della Consob nei quali siano
menzionati i predetti soggetti;
Delibera:
Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29
ottobre 2007 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediari
Il regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007,
recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58 in materia di intermediari e' modificato come segue:
a. Le parole «promotore», «promotore finanziario» e « promotori»,
«promotori finanziari» di cui all'articolo 31 del decreto legislativo
24 febbraio 1998 n. 58, ovunque ricorrano, sono sostituite
rispettivamente dalle parole «consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede»;
b. Le parole «consulente finanziario» e «consulenti finanziari»
di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998
n. 58, ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle
parole «consulente finanziario autonomo» e «consulenti finanziari
autonomi»;
c. Le parole «albo unico dei promotori», «albo unico dei
promotori finanziari» sono sostituite dalle parole «albo unico dei
consulenti finanziari».