IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n 400, e  successive  modificazioni,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 22  febbraio  1999,  n.
67, e successive modificazioni, di emanazione del regolamento recante
norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e
la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo
delle imposte riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188,  recante
disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro
succedanei, nonche' di fiammiferi, a  norma  dell'articolo  13  della
legge 11 marzo 2014, n. 23, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2,
il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del  livello  dei
prezzi di vendita, puo' essere variato, tra l'altro, l'importo di cui
al comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, fino  all'importo  di  euro
5,00; 
  Considerato  che,  in  applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono fissate le  tabelle  di  ripartizione  dei
prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati in riferimento al
prezzo medio ponderato delle sigarette, che per il 2015 e' pari  a  €
233,00  il   chilogrammo   convenzionale,   comportando,   ai   sensi
dell'articolo 39-octies,  commi  1,  3  e  4,  dello  stesso  decreto
legislativo,  l'aumento  dell'importo  dell'accisa  di  €   0,54   il
chilogrammo per i prezzi per i quali la somma dell'importo dell'iva e
dell'accisa risulta superiore all'importo di € 170,00 il chilogrammo,
stabilito, a titolo di onere fiscale minimo, dal comma 6 del medesimo
articolo 39-octies; 
  Considerata l'esigenza di incrementare, anche per i prezzi ai quali
si  applica  l'onere  fiscale  minimo,  l'accisa   in   misura   pari
all'incremento registrato per quella applicata agli  altri  prezzi  a
seguito della variazione del prezzo medio ponderato delle  sigarette,
al fine di mantenere un equilibrato assetto del mercato; 
  Considerato che,  all'attualita',  non  si  ravvisa  l'esigenza  di
apportare modifiche agli altri  elementi  previsti  dall'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 188/2014; 
  Vista la proposta del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli trasmessa con nota prot. n. 9863 del 1° febbraio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Rideterminazione  dell'importo  dell'onere   fiscale   minimo   sulle
                              sigarette 
 
  Ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  15
dicembre 2014, n. 188, l'importo di cui all'articolo 39-octies, comma
6, del decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni,  e'  stabilito   in   euro   170,54   il   chilogrammo
convenzionale.