IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 1° giugno 2011 n. 93, e in particolare gli  articoli  11,
12,  13  e  18  recanti  disposizioni  relative  alle  attivita'   di
stoccaggio  di  gas  naturale  e  di  fornitura  ai   clienti   della
modulazione dei consumi; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla  determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi  di  stoccaggio  minerario,  strategico  e   di   modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di  concessioni  di
coltivazione delle relative esigenze  di  stoccaggio  minerario,  dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento  delle  capacita'
di stoccaggio  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  adozione  di
direttive transitorie per assicurare il ciclo  di  riempimento  degli
stoccaggi  nazionali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  di  seguito
"decreto  legislativo  n.  93  del  2011"  recante  attuazione  delle
direttive 2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE,  relative  a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche'  abrogazione  delle  direttive   2003/54/CE   e   2003/55/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 28 giugno 2011; 
  Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93  del
2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico  e  di
modulazione; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art.  38,  comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito  con  legge  7
agosto 2012, n. 134, di seguito "art. 14 del decreto-legge n.  1  del
2012"; 
  Visto l'art. 38, comma  3,  del  decreto  legge  n.  83  del  2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas; 
  Vista la Comunicazione della Commissione  Europea  sulla  Strategia
dell'Unione europea  riguardante  il  GNL  e  lo  stoccaggio  di  gas
naturale del 16 febbraio 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  29  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012,  n.  77,
recante norme in materia di stoccaggio strategico ed  in  particolare
l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi  lo  stoccaggio
strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la
capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacita'
e'  interamente  nella  disponibilita'   dell'impresa   maggiore   di
stoccaggio del sistema nazionale del gas; 
  Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in  data
21 gennaio 2016 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi  standard
il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2016-2017,
come per il precedente anno contrattuale; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  n.
164/2000,  sussiste  l'obbligo  di  gestire  in  modo  coordinato   e
integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di  working  gas
di cui le imprese di stoccaggio  dispongono,  al  fine  di  garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse; 
  Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del
decreto-legge n. 1 del 2012 la residua capacita' non  utilizzata  per
lo stoccaggio strategico puo' essere offerta alle imprese industriali
per  servizi  integrati  di  rigassificazione  e  stoccaggio  di  gas
naturale; 
  Considerato che, in caso  di  domanda  del  servizio  integrato  di
rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che
tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza
degli  approvvigionamenti,  ai  soggetti  che   contribuiscono   alla
diversificazione delle fonti di approvvigionamento  di  gas  naturale
liquefatto - GNL; 
  Considerato che, in applicazione alle  disposizioni  dell'art.  12,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  per  l'anno
contrattuale di  stoccaggio  2016-2017  il  volume  dello  stoccaggio
minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni
minerarie per la produzione di gas naturale e' stato di 204,5 milioni
di metri cubi standard, considerando un PCS di 10,57275 kWh/Sm³; 
  Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata
che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e'  da
destinare ai servizi di modulazione; 
  Ritenuto necessario,  al  fine  di  estendere  a  piu'  servizi  di
stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' previste per
il settore dello stoccaggio  del  gas  naturale  secondo  logiche  di
mercato,  confermare  le  procedure  di  allocazione   concorrenziali
espresse nel decreto ministeriale del 6  febbraio  2015  in  tema  di
stoccaggio  di  modulazione  in   applicazione   dell'art.   14   del
decreto-legge n. 1 del 2012, e applicare le procedure di  allocazione
concorrenziali anche  per  l'allocazione  dei  servizi  di  capacita'
pluriennale  e  del  servizio   integrato   di   rigassificazione   e
stoccaggio; 
  Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela  dei  clienti  di  cui
all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di
modulazione  secondo  un  prodotto  stagionale  con  un  profilo   di
erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti; 
  Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio
di modulazione in un prodotto di punta  e  in  un  prodotto  di  tipo
uniforme; 
  Ritenuto opportuno aggiungere la  capacita'  non  allocata  per  lo
stoccaggio  minerario  al  valore  complessivo  della  capacita'  del
prodotto di punta; 
  Viste le comunicazioni ricevute da questo Ministero dalle  societa'
di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle  rispettive
capacita'  disponibili  per   l'anno   contrattuale   di   stoccaggio
2016-2017; 
  Considerato che la quota per il servizio di  bilanciamento  offerto
dagli operatori del trasporto per l'anno contrattuale  di  stoccaggio
e' definita in 223 milioni di metri cubi standard; 
  Considerato infine che nessun soggetto, tra  quelli  abilitati,  ha
confermato  la  volonta'  di  rinnovare  il   contratto   pluriennale
stipulato ai sensi del decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 130. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Approvvigionamento di gas naturale per le imprese 
 
  1. In attuazione dell'art. 14 del  decreto  legge  n.  1/2012,  una
capacita' di stoccaggio di gas naturale di 1 miliardo di  metri  cubi
e' assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione e
stoccaggio di gas naturale, finalizzati  a  consentire  alle  imprese
industriali l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero. 
  2.  Per  imprese  industriali  si  intendono   i   clienti   finali
industriali, e i loro consorzi, aventi centri di  consumo  in  Italia
nonche' negli Stati membri  dell'Unione  europea  per  una  quota  di
servizio di stoccaggio non  superiore  ai  propri  consumi  nell'anno
termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione. 
  3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare  i  requisiti  dei
relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla  procedura  di
sottoscrizione di capacita'  spot,  mensile  o  annuale,  secondo  la
durata del servizio di rigassificazione richiesto. 
  4. Il servizio integrato di stoccaggio e  rigassificazione  prevede
che  siano  resi  disponibili  all'utente  dall'impresa  maggiore  di
stoccaggio, per il servizio di stoccaggio uniforme,  quantitativi  di
gas equivalenti al GNL consegnato, dedotti consumi e  perdite,  entro
il termine del mese successivo alla discarica. La gestione fisica dei
flussi di gas  funzionali  alla  riconsegna  del  gas  in  stoccaggio
avviene mediante coordinamento delle imprese  di  rigassificazione  e
stoccaggio interessate. 
  5. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
di seguito "Autorita'" stabilisce la  procedura  che  le  imprese  di
rigassificazione dovranno adottare per  l'allocazione,  secondo  asta
competitiva, della capacita' per il servizio integrato di  stoccaggio
e rigassificazione. In particolare e'  stabilito,  secondo  modalita'
determinate  dalla  stessa  Autorita',  per   ciascuna   impresa   di
rigassificazione un prezzo di riserva per la capacita'  del  servizio
integrato di rigassificazione e stoccaggio che tenga conto del valore
del prodotto e dell'evoluzione del mercato. Tale valore non  e'  reso
noto al sistema. L'Autorita' per il  sopracitato  servizio  integrato
stabilisce altresi' i criteri di ripartizione dei proventi delle aste
tra  le  imprese  di  rigassificazione  e   l'impresa   maggiore   di
stoccaggio. 
  6. Nelle aste competitive di cui al comma 5 si selezionano  in  via
prioritaria le offerte presentate dai clienti industriali di  cui  al
comma 2. Nel caso in cui la domanda totale di capacita' e'  superiore
alle quantita'  massime  allocabili,  le  offerte  di  acquisto  sono
selezionate secondo il loro merito economico, valutato aggregando  le
curve  di  domanda  di  ciascun  terminale.  Le  aste   hanno   luogo
contemporaneamente  e  le  offerte  ammissibili  sono  trasmesse   al
Ministero dello sviluppo economico che determina l'ordine complessivo
di aggiudicazione. 
  7. Le imprese di rigassificazione allocano ai  clienti  di  cui  al
comma 2  la  capacita'  di  rigassificazione  nei  limiti  di  quanto
indicato al comma 1  abbinando  a  ciascuno  slot  una  capacita'  di
stoccaggio corrispondente  alla  capacita'  di  rigassificazione  per
quanto compatibile con i limiti gestionali della fase  di  iniezione.
Le  imprese  di  stoccaggio  e  di  rigassificazione  si   coordinano
affinche' le capacita' di stoccaggio  abbinabili  alla  capacita'  di
rigassificazione siano rese note  contestualmente  all'offerta  delle
capacita' di rigassificazione. 
  8. Nel caso in cui la domanda del  servizio  integrato  di  cui  al
presente  articolo  sia  superiore  all'offerta   di   capacita'   di
stoccaggio  di  cui  al  comma  1,  quest'ultima  e'  attribuita   ai
richiedenti  in  base  a  criteri,  relativi  alla  sicurezza   degli
approvvigionamenti,  inerenti  la  diversificazione  dei   paesi   di
provenienza del GNL privilegiando Stati dai quali non sono  in  corso
importazioni alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
fermo restando  la  possibilita'  per  il  Ministero  dello  sviluppo
economico di aumentare il volume di stoccaggio di cui al comma 1. 
  9. Il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'  decidere  che  le
eventuali capacita' del  servizio  integrato  di  rigassificazione  e
stoccaggio non allocate ai sensi del comma 6  siano  oggetto  di  una
asta successiva. 
  10. Gli slot di rigassificazione eventualmente rimasti non allocati
dopo le aste, di cui  ai  commi  6  e  9,  sono  offerti  secondo  un
calendario di aste, concordate fra  le  imprese  di  rigassificazione
eventualmente interessate e l'impresa maggiore di stoccaggio, in modo
da ottimizzare il riempimento degli stoccaggi stessi. 
  11.  Le  eventuali  capacita'  di  stoccaggio   di   gas   naturale
disponibili non allocate ai sensi del comma 10 sono assegnate secondo
le modalita' previste per il servizio di modulazione di cui  all'art.
2, comma 4.