IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito "decreto legislativo n. 93 del 2011" recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011; Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione; Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito "art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012"; Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas; Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla Strategia dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la capacita' di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacita' e' interamente nella disponibilita' dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas; Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in data 21 gennaio 2016 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2016-2017, come per il precedente anno contrattuale; Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse; Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012 la residua capacita' non utilizzata per lo stoccaggio strategico puo' essere offerta alle imprese industriali per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale; Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, e' opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale liquefatto - GNL; Considerato che, in applicazione alle disposizioni dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'anno contrattuale di stoccaggio 2016-2017 il volume dello stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale e' stato di 204,5 milioni di metri cubi standard, considerando un PCS di 10,57275 kWh/Sm³; Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e' da destinare ai servizi di modulazione; Ritenuto necessario, al fine di estendere a piu' servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale secondo logiche di mercato, confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, e applicare le procedure di allocazione concorrenziali anche per l'allocazione dei servizi di capacita' pluriennale e del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio; Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti; Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio di modulazione in un prodotto di punta e in un prodotto di tipo uniforme; Ritenuto opportuno aggiungere la capacita' non allocata per lo stoccaggio minerario al valore complessivo della capacita' del prodotto di punta; Viste le comunicazioni ricevute da questo Ministero dalle societa' di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle rispettive capacita' disponibili per l'anno contrattuale di stoccaggio 2016-2017; Considerato che la quota per il servizio di bilanciamento offerto dagli operatori del trasporto per l'anno contrattuale di stoccaggio e' definita in 223 milioni di metri cubi standard; Considerato infine che nessun soggetto, tra quelli abilitati, ha confermato la volonta' di rinnovare il contratto pluriennale stipulato ai sensi del decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 130. Decreta: Art. 1 Approvvigionamento di gas naturale per le imprese 1. In attuazione dell'art. 14 del decreto legge n. 1/2012, una capacita' di stoccaggio di gas naturale di 1 miliardo di metri cubi e' assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire alle imprese industriali l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero. 2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali industriali, e i loro consorzi, aventi centri di consumo in Italia nonche' negli Stati membri dell'Unione europea per una quota di servizio di stoccaggio non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure di allocazione. 3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei relativi codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di sottoscrizione di capacita' spot, mensile o annuale, secondo la durata del servizio di rigassificazione richiesto. 4. Il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione prevede che siano resi disponibili all'utente dall'impresa maggiore di stoccaggio, per il servizio di stoccaggio uniforme, quantitativi di gas equivalenti al GNL consegnato, dedotti consumi e perdite, entro il termine del mese successivo alla discarica. La gestione fisica dei flussi di gas funzionali alla riconsegna del gas in stoccaggio avviene mediante coordinamento delle imprese di rigassificazione e stoccaggio interessate. 5. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di seguito "Autorita'" stabilisce la procedura che le imprese di rigassificazione dovranno adottare per l'allocazione, secondo asta competitiva, della capacita' per il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione. In particolare e' stabilito, secondo modalita' determinate dalla stessa Autorita', per ciascuna impresa di rigassificazione un prezzo di riserva per la capacita' del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato. Tale valore non e' reso noto al sistema. L'Autorita' per il sopracitato servizio integrato stabilisce altresi' i criteri di ripartizione dei proventi delle aste tra le imprese di rigassificazione e l'impresa maggiore di stoccaggio. 6. Nelle aste competitive di cui al comma 5 si selezionano in via prioritaria le offerte presentate dai clienti industriali di cui al comma 2. Nel caso in cui la domanda totale di capacita' e' superiore alle quantita' massime allocabili, le offerte di acquisto sono selezionate secondo il loro merito economico, valutato aggregando le curve di domanda di ciascun terminale. Le aste hanno luogo contemporaneamente e le offerte ammissibili sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico che determina l'ordine complessivo di aggiudicazione. 7. Le imprese di rigassificazione allocano ai clienti di cui al comma 2 la capacita' di rigassificazione nei limiti di quanto indicato al comma 1 abbinando a ciascuno slot una capacita' di stoccaggio corrispondente alla capacita' di rigassificazione per quanto compatibile con i limiti gestionali della fase di iniezione. Le imprese di stoccaggio e di rigassificazione si coordinano affinche' le capacita' di stoccaggio abbinabili alla capacita' di rigassificazione siano rese note contestualmente all'offerta delle capacita' di rigassificazione. 8. Nel caso in cui la domanda del servizio integrato di cui al presente articolo sia superiore all'offerta di capacita' di stoccaggio di cui al comma 1, quest'ultima e' attribuita ai richiedenti in base a criteri, relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, inerenti la diversificazione dei paesi di provenienza del GNL privilegiando Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando la possibilita' per il Ministero dello sviluppo economico di aumentare il volume di stoccaggio di cui al comma 1. 9. Il Ministero dello sviluppo economico puo' decidere che le eventuali capacita' del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio non allocate ai sensi del comma 6 siano oggetto di una asta successiva. 10. Gli slot di rigassificazione eventualmente rimasti non allocati dopo le aste, di cui ai commi 6 e 9, sono offerti secondo un calendario di aste, concordate fra le imprese di rigassificazione eventualmente interessate e l'impresa maggiore di stoccaggio, in modo da ottimizzare il riempimento degli stoccaggi stessi. 11. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del comma 10 sono assegnate secondo le modalita' previste per il servizio di modulazione di cui all'art. 2, comma 4.