IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003); 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5  della  legge  222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la determina con la quale la societa' Shire Services BVBA  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
PLENADREN; 
  Vista la domanda con la quale  la  ditta  Shire  Services  BVBA  ha
chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 20 aprile 2015; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  26
gennaio 2016; 
  Vista la deliberazione n. 7 del 19 febbraio 2016 del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale PLENADREN e' rinegoziato alle condizioni  di  seguito
indicate: 
  Confezione 
    5 mg - compressa a  rilascio  modificato -  uso  orale -  flacone
(HDPE) - 50 compresse - AIC n. 042487013/E (in base  10)  18JM75  (in
base 32) 
  Classe di rimborsabilita' «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 273,00. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 450,56. 
  Confezione 
    20 mg - compressa a rilascio  modificato -  uso  orale -  flacone
(HDPE) - 50 compresse - AIC n. 042487025/E (in base  10)  18JM7K  (in
base 32) 
  Classe di rimborsabilita' «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 454,00. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 749,28. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex  Factory
come da condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa complessivo sul prezzo Ex Factory: € 5 Mln/24 mesi a
partire dal 1° marzo 2015. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del
5% e del Payback dell'1,83%) trasmessi  attraverso  il  flusso  della
tracciabilita' per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso
OSMED per la Convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alle  Aziende
di fornire semestralmente i dati  di  vendita  relativi  ai  prodotti
soggetti al vincolo del tetto e il relativo  trend  dei  consumi  nel
periodo considerato,  segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del
tetto di spesa, il  periodo  di  riferimento,  per  i  prodotti  gia'
commercializzati avra' inizio dal 1° marzo 2015. In caso di richiesta
di rinegoziazione del Tetto  di  spesa  che  comporti  un  incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra' essere  rinegoziato
in riduzione rispetto ai precedenti valori. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.