IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183». 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del  7  aprile  2010  con  il  quale  il  prodotto
fitosanitario denominato Folicur  Giardino,  contenente  la  sostanza
attiva Tebuconazolo, e' stato autorizzato  per  l'impiego  su  piante
ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico,
con n. 13682 fino  al  31  agosto  2019  a  nome  dell'Impresa  Bayer
CropScience Srl con sede legale in Milano -  Viale  Certosa  130,  ai
sensi del decreto legislativo 194/95; 
  Vista l'istanza  di  ri-registrazione  che  l'impresa  medesima  ha
presentato in data 28 febbraio  2012  in  applicazione  dei  principi
uniformi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95
con le modalita' definite dalla  direttiva  d'iscrizione  2008/125/CE
del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva Tebuconazolo; 
  Tenuto conto  delle  verifiche  svolte  relativamente  ai  prodotti
fitosanitari autorizzati per l'impiego su  piante  ornamentali  e  da
fiore in appartamento, balcone e giardino domestico (PPO)  in  merito
alla conformita' della nuova classificazione di pericolo ai sensi del
citato regolamento (CE) n. 1272/2008 rispetto ai requisiti adottati a
livello nazionale per tale tipologia di prodotti; 
  Sentita la Commissione consultiva di cui  all'art.  20  del  citato
decreto legislativo 194/1995, nella riunione del 25 novembre 2015; 
  Vista la nota del 9 febbraio 2016 con la quale e' stata  comunicata
all'Impresa  la  non  conformita'  della  nuova  classificazione   di
pericolo del prodotto in questione; 
  Considerato che contestualmente all'istanza sopra citata  l'impresa
ha richiesto  la  modifica  di  composizione,  relativamente  ad  una
riduzione del contenuto della sostanza attiva nei limiti previsti dal
suddetto regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine  di  ripristinare  le
condizioni di conformita' ai previsti requisiti di classificazione; 
  Vista la nota del 18 febbraio 2016 con la quale la suddetta Impresa
ha richiesto  la  sospensione  dell'autorizzazione  in  attesa  delle
riregistrazione   e   contestuale   modifica   di   composizione    e
classificazione di pericolo del prodotto fitosanitario; 
  Ritenuto di sospendere l'autorizzazione  in  questione,  in  attesa
della conclusione dell'iter di  ri-registrazione,  con  ritiro  delle
confezioni di prodotto presenti in commercio; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  sospesa,  a  decorrere  dalla  data   del   presente   decreto,
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  all'impiego   del
prodotto fitosanitario Folicur Giardino, registrato al  n.  13682  in
data 7 aprile 2010, a nome dell'Impresa Bayer  CropScience  Srl,  con
sede legale in Milano, Viale Certosa- 130. 
  L'Impresa e' tenuta al ritiro delle scorte di prodotto presenti  in
commercio entro 15 giorni dal  presente  decreto,  sia  dei  prodotti
recanti etichetta adeguata  ai  requisiti  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008 che di quelli immessi sul mercato prima del 1° giugno  2015
e tuttora etichettati in conformita' alla direttiva 1999/45/CE. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della  salute  http://www.salute.gov.it  nella  sezione
«Banca dati». 
 
      Roma, 9 marzo 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco