IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di diniego  all'abilitazione
all'«Associazione di  Ontosofia  Psicosomatica»  ad  istituire  e  ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia; 
  Visto il decreto in data 8 luglio 2005 di diniego alla reiterazione
dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta Associazione; 
  Visto  il  ricorso  n.  10744  del  2005  proposto   al   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio per l'annullamento del  decreto
datato 8 luglio 2005; 
  Vista la sentenza n. 11121 del 2009 del Tribunale regionale per  il
Lazio, sezione terza bis, che respinge il ricorso suddetto; 
  Visto la sentenza n. 4691/2015  del  Consiglio  di  Stato  in  sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) sul ricorso n. 1153 del 2010  per  la
riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio - Roma: sezione  III  bis
n. 11121/2009 che  accoglie  l'appello  disponendo  di  rinnovare  il
giudizio  al  fine  di  una  piu'  compiuta  e  rigorosa  valutazione
dell'idoneita' formativa all'esercizio della  delicata  attivita'  di
psicoterapia; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 17 febbraio 2016, dopo  il  riesame  della  reiterazione
dell'istanza  e  la  relativa  documentazione,  ha  espresso   parere
negativo  sull'istanza  di  riconoscimento  evidenziando  che   dalla
documentazione analizzata sono rilevabili riferimenti relativi a vari
e differenti modelli scientifico-culturali non integrati tra di  loro
che  producono  un  modello  teorico  non  valido   nella   comunita'
scientifica  e  che  non  consente  una  valutazione  sui   risultati
dell'intervento clinico, nonche', appare di conseguenza non chiaro il
percorso formativo teorico-scientifico; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   l'   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Associazione di
Ontosofia Psicosomatica» con sede in  Bari -  Via  Umberto  Giordano,
22/A -, per i fini di cui all'art. 4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n.  509  e'  respinta,  visto  il  motivato
parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 marzo 2016 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini