IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   dell'
Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista  la  determinazione  dell'AIFA,  datata  17  settembre  2015,
concernente l'inserimento del medicinale  Nivolumab  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento  di
seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule  avanzato
ad istologia squamosa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
22 settembre 2015; 
  Vista la determinazione dell'AIFA, datata 16 ottobre 2015, relativa
alla rettifica della determinazione dell'AIFA,  datata  17  settembre
2015; 
  Vista la determinazione AIFA, datata  21  dicembre  2015,  relativa
alla proroga della  determinazione  dell'AIFA,  datata  17  settembre
2015,  fino  ad  approvazione   della   domanda   di   autorizzazione
all'immissione in commercio di Nivolumab; 
  Vista la determinazione dell'AIFA, datata 11 marzo 2016, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 70  del  24  marzo  2016,  relativa  alla
riclassificazione del medicinale per uso umano  "Opdivo",  contenente
Nivolumab, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, con cui e' stato definito il regime di  rimborsabilita'
e prezzo del medicinale per la stessa indicazione terapeutica che  ne
aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco,  vale  a  dire,
trattamento del carcinoma polmonare non  a  piccole  cellule  (NSCLC)
squamoso  localmente  avanzato  o  metastatico  dopo  una  precedente
chemioterapia negli adulti; 
  Ritenuto pertanto di escludere il medicinale nivolumab di cui  alla
determinazione dell'AIFA, datata 17  settembre  2015,  sopra  citata,
dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale  NIVOLUMAB,  di  cui  alla  determinazione  dell'AIFA
datata 17 settembre  2015,  e'  escluso  dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  istituito
ai sensi della legge n. 648/96.