IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le  linee  guida
in materia di regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che, tra l'altro, all'art. 36,  comma  1,
nel modificare l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  conferma  la
competenza di questo Comitato in materia di  atti  convenzionali  con
particolare riferimento ai profili di finanza pubblica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  il
quale si e' proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di  consulenza
per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei  servizi  di
pubblica utilita' (NARS), istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81
(Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), che, all'art. 1,  prevede  che,  su
richiesta di questo Comitato o dei Ministeri interessati,  lo  stesso
Nucleo esprima parere in materia  tariffaria  e  di  regolamentazione
economica dei settori di pubblica utilita'; 
  Vista la normativa vigente in materia di  regolazione  del  settore
autostradale, e in particolare: 
    il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito  dalla  legge
24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni,
e visto in particolare l'art. 2, che: 
      i) al comma 82 prevede che tutte le clausole delle  convenzioni
autostradali siano inserite in una convenzione unica; 
      ii) al comma 83 individua le condizioni che le  clausole  della
convenzione unica debbano assicurare; 
      iii) al comma 84 prevede che gli schemi di  convenzione  unica,
sentito il NARS, siano sottoposti all'esame di questo Comitato; 
      iv)  al  comma  85   elenca   gli   obblighi   delle   societa'
concessionarie autostradali; 
    l'art. 8-duodecies  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Viste le direttive adottate  da  questo  Comitato  per  il  settore
autostradale e viste, in particolare: la delibera 20  dicembre  1996,
n. 319 (Gazzetta Ufficiale n. 305/1996), con cui e' stato indicato la
metodologia del price-cap  per  la  determinazione  delle  tariffe  e
stabilita in cinque  anni  la  durata  del  periodo  regolatorio;  la
delibera 15 giugno 2007, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n.  197/2007);  la
delibera 21 marzo 2013, n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 120/2013)  e  la
delibera 19 luglio 2013, n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 297/2013),  che
ha definito i requisiti di solidita' patrimoniale; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994),  recante
«Principi sull'erogazione dei servizi  pubblici»  e  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  30  dicembre  1998  (Gazzetta
Ufficiale n. 26/1999 supplemento ordinario), recante «Schema generale
di  riferimento  per  la  predisposizione  della  carta  dei  servizi
pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione  economica,  relativo  allo  schema  di  Piano
economico finanziario (PEF)  da  adottare  da  parte  delle  Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la disciplina vigente in materia di Codice unico di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige in  Gazzetta  Ufficiale  n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
stabilito che  lo  stesso  CUP  deve  essere  riportato  su  tutti  i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed   informatici,
relativi  a  progetti  di  investimento  pubblico,  e   deve   essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque
interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Viste la delibera 17 dicembre 2007, n. 134, e la delibera 19 luglio
2013, n. 31, con le quali questo Comitato ha valutato favorevolmente,
con prescrizioni, lo schema di convenzione unica tra  ANAS  S.p.a.  e
SATAP S.p.a. - tronco A21, e  ha  formulato  parere  favorevole,  con
prescrizioni, in ordine al relativo  atto  aggiuntivo  concernente  i
«requisiti di solidita' patrimoniale»; 
  Vista la nota 19 novembre 2014,  n.  10207,  con  cui  il  suddetto
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ha   trasmesso,
unitamente alla relativa relazione istruttoria,  lo  schema  di  atto
aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta  in  data  7  novembre
2007 tra ANAS S.p.a. e SATAP S.p.a. - tronco A21, l'aggiornamento del
relativo Piano economico finanziario (PEF) e  del  piano  finanziario
regolatorio (PFR), e la relazione accompagnatoria al medesimo; 
  Vista la proposta di cui alla nota 21 ottobre 2015, n.  11138,  con
cui il suddetto Ministero ha richiesto  l'iscrizione  all'ordine  del
giorno di questo Comitato del sopracitato schema di atto aggiuntivo e
dell'aggiornamento del relativo PEF; 
  Considerato che il NARS, in data 5  dicembre  2014,  ha  emesso  il
parere  n.  9,  pronunciandosi  favorevolmente,  con  prescrizioni  e
raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati; 
  Preso atto  delle  risultanze  dell'istruttoria  e  del  richiamato
parere del NARS, e in particolare: 
    che con nota  25  giugno  2014,  n.  24817,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti aveva trasmesso  una  prima  bozza  di
atto aggiuntivo alla citata Convenzione unica corredata, tra l'altro,
dal relativo PEF e PFR; 
    che,  a  seguito  di  richiesta  di  documentazione  integrativa,
formulata dal NARS con nota 8 agosto 2014, n. 3489, il  Ministero  di
settore ha proceduto all'inoltro, con  nota  11  settembre  2014,  n.
8190, di una seconda versione di atto aggiuntivo e del PEF e PFR, che
sono stati esaminati dal NARS medesimo nella seduta  istruttoria  del
21 ottobre 2014; 
    che nella citata seduta istruttoria sono  state  rilevate  alcune
ulteriori esigenze di approfondimento, relative, in  particolare,  al
PEF e al PFR; 
    che tali questioni sono state segnalate dal NARS al Ministero  di
settore con nota 30 ottobre  2014,  n.  4588,  riscontrata  da  detto
Ministero con la citata nota 19 novembre 2014, con la quale e'  stata
trasmessa la versione aggiornata del PEF e del  PFR  e  una  apposita
tabella riepilogativa degli investimenti previsti  nella  Convenzione
unica; 
  che il  NARS,  con  il  parere  n.  9/2014,  oltre  a  pronunciarsi
favorevolmente, con prescrizioni e raccomandazioni,  in  merito  alla
versione aggiornata  di  atto  aggiuntivo  e  relativi  allegati,  ha
proposto alcune modifiche alla Convenzione unica ulteriori rispetto a
quelle riportate nell'atto aggiuntivo stesso; 
  che la concessione scade il 30 giugno 2017; 
  che gli investimenti da realizzare ammontano a circa 77 milioni  di
euro; 
  che il tasso di congrua remunerazione  del  capitale  investito  e'
pari a circa l'11,18 per cento; 
  che il valore di subentro al termine della concessione  e'  pari  a
circa 185 milioni di euro; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62), e in particolare: 
  che in data 18 dicembre 2014 l'argomento  e'  stato  esaminato  nel
corso della riunione preparatoria  di  questo  Comitato,  durante  la
quale si e' evidenziata la necessita' che  il  Ministero  di  settore
svolgesse ulteriori verifiche; 
  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  nota  7
settembre 2015, n. 9120, nel riscontrare la nota del Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)
9  luglio  2015,  n.  3073,  ha   rappresentato   che   la   societa'
concessionaria  aveva  espresso  la   propria   indisponibilita'   ad
adeguarsi alla indicazione del NARS in  merito  all'allineamento  del
parametro risk free del costo medio  ponderato  del  capitale  (WACC)
alla media dei  rendimenti  BTP  decennali  benchmark  riferiti  agli
ultimi dodici mesi antecedenti la proposta del Ministero per  l'esame
di questo Comitato; 
  che il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  la
succitata nota 21 ottobre 2015, n. 11138, anche a riscontro  di  nota
del DIPE 25  settembre  2015,  n.  4037,  ha  confermato  la  propria
volonta' di sottoporre a questo Comitato l'argomento in esame; 
  Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e  di  adottare  le
prescrizioni e raccomandazioni dal medesimo proposte; 
  Vista la nota 23 dicembre 2015, n. 5587, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del
Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze  e  posta  a  base   dell'esame   della   presente   proposta
nell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'assenso del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. E' formulato parere favorevole in ordine  allo  schema  di  atto
aggiuntivo alla Convenzione unica stipulata in  data  il  10  ottobre
2007 tra l'ANAS S.p.a.  e  SATAP  S.p.a.  -  tronco  A21  e  relativo
aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF), subordinatamente
al recepimento delle  prescrizioni  di  cui  al  parere  del  NARS  5
dicembre  2014,  n.  9,  riportate  nell'allegato  che  forma   parte
integrante della presente delibera. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera': 
  ad assicurare, per conto di questo Comitato, la  conservazione  dei
documenti relativi a quanto deliberato al precedente punto 1; 
  a verificare, prima di procedere  alla  redazione  del  decreto  di
approvazione dell'atto aggiuntivo di cui al punto 1, che  la  stesura
sulla quale questo Comitato si e' espresso venga adeguata in modo  da
recepire tutte le prescrizioni formulate nella presente delibera. 
  3. Ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le  informazioni
comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche'  per
minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il  concessionario
SATAP - tronco A21 S.p.a. dovra' assicurare a questo Comitato  flussi
costanti di informazioni coerenti per contenuti  con  il  sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici, di  cui  all'art.  1  della
legge n. 144/1999. 
  4. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP  assegnato
ai progetti inclusi nella Convenzione unica in argomento  e  relativi
atti aggiuntivi dovra' essere evidenziato in tutta la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante i progetti stessi. 
 
    Roma, 23 dicembre 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il Segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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