IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge; Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle societa', anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1993, n. 158, concernente l'istituzione di un elenco di esperti per affidamento di incarichi ispettivi presso societa' fiduciarie e di revisione; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005 il quale, nell'abrogare l'art. 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1993, ha rideterminato il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle societa' fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 53, prevedendo, tra l'altro, che: il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle societa' fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato in considerazione della durata desunta dai verbali di accesso, con un massimale di duemilacinquecento euro; tale importo potra' essere aumentato fino ad un massimo del doppio tenuto conto dell'opera prestata, della complessita' dell'ispezione, nonche' della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni"; il compenso di cui al comma precedente potra' essere ulteriormente incrementato sino all'80% se la societa' ispezionata amministra una massa fiduciaria uguale o maggiore di duecento cinquanta milioni di euro"; annualmente con provvedimento del Direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, il massimale, di cui al comma 1, sara' incrementato dell'aumento registrato, rispetto al valore medio dell'anno precedente, degli indici dei prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT"; Considerato che l'esperienza fin qui maturata ha evidenziato l'esigenza di rivedere detta metodica, anche mediante l'introduzione di automatismi, in modo da ridurre al massimo la discrezionalita' complessiva, oltre che la necessita' di reintrodurre l'istituto del rimborso spese inizialmente prevista dal decreto ministeriale del 18 giugno 1993; Ritenuto di determinare il compenso da corrispondere agli esperti di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, in funzione della massa fiduciaria, della durata desunta dai verbali, nonche' dall'attivita' svolta; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente provvedimento disciplina i criteri ai quali deve attenersi l'unita' organizzativa competente per la determinazione dei compensi spettanti agli esperti ispettori di societa' fiduciarie e di revisione, individuati all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430. 2. Ai fini del presente, provvedimento per «Ministro» e «Ministero» si intendono il Ministro ed il Ministero dello sviluppo economico.