IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina
delle societa' fiduciarie e di revisione; 
  Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le  norme
di attuazione della citata legge; 
  Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986,  n.
233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente  di
disporre  ispezioni  periodiche  o  straordinarie,  avvalendosi,  ove
occorra, dell'opera di esperti con onere  a  carico  delle  societa',
anche  al  fine  di  controllare  che  siano  rimosse  situazioni  di
irregolarita'; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recente  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1993, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'8  luglio   1993,   n.   158,   concernente
l'istituzione di un elenco di esperti per  affidamento  di  incarichi
ispettivi presso societa' fiduciarie e di revisione; 
  Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005 il quale, nell'abrogare
l'art. 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1993, ha rideterminato il
compenso da corrispondere agli  esperti  con  onere  a  carico  delle
societa' fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art.  5
del regio decreto 22 aprile 1940, n.  53,  prevedendo,  tra  l'altro,
che: 
    il compenso da corrispondere agli  esperti  con  onere  a  carico
delle societa'  fiduciarie  e  di  revisione  ispezionate,  ai  sensi
dell'art.  5  del  regio  decreto  22  aprile  1940,  n.  531,  viene
determinato in considerazione della durata  desunta  dai  verbali  di
accesso, con un massimale di duemilacinquecento euro; 
    tale importo potra' essere  aumentato  fino  ad  un  massimo  del
doppio  tenuto  conto   dell'opera   prestata,   della   complessita'
dell'ispezione, nonche' della sollecitudine con la quale  sono  state
condotte le relative operazioni"; 
    il  compenso  di  cui   al   comma   precedente   potra'   essere
ulteriormente incrementato sino all'80% se  la  societa'  ispezionata
amministra  una  massa  fiduciaria  uguale  o  maggiore  di  duecento
cinquanta milioni di euro"; 
    annualmente con  provvedimento  del  Direttore  generale  per  il
commercio, le assicurazioni e i servizi,  il  massimale,  di  cui  al
comma 1, sara'  incrementato  dell'aumento  registrato,  rispetto  al
valore medio dell'anno precedente, degli indici dei prezzi al consumo
calcolati dall'ISTAT"; 
  Considerato  che  l'esperienza  fin  qui  maturata  ha  evidenziato
l'esigenza di rivedere detta metodica, anche mediante  l'introduzione
di automatismi, in modo da ridurre  al  massimo  la  discrezionalita'
complessiva, oltre che la necessita' di reintrodurre  l'istituto  del
rimborso spese inizialmente prevista dal decreto ministeriale del  18
giugno 1993; 
  Ritenuto di determinare il compenso da corrispondere  agli  esperti
di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n.
233, in funzione della massa fiduciaria,  della  durata  desunta  dai
verbali, nonche' dall'attivita' svolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente provvedimento disciplina i  criteri  ai  quali  deve
attenersi l'unita' organizzativa competente per la determinazione dei
compensi spettanti agli esperti ispettori di societa' fiduciarie e di
revisione, individuati all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5
giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430. 
  2. Ai fini del presente, provvedimento per «Ministro» e «Ministero»
si intendono il Ministro ed il Ministero dello sviluppo economico.