IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
ottobre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in relazione alle eccezionali  avversita'  atmosferiche  verificatesi
nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e
Massa Carrara; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
novembre 2011, con il quale e'  stato  dichiarato,  tra  l'altro,  lo
stato  di  emergenza  in  relazione   alle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre  2011  nel  territorio
della Regione Liguria; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3973 del 5 novembre 2011, n. 3980 dell'11 novembre 2011 e n. 3983 del
2 dicembre 2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche'
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile  n.  46
del 4 febbraio 2013; 
  Vista la nota del 16 febbraio 2016, prot.  n.  31354,  con  cui  il
Presidente della Regione Liguria ha rappresentato  la  necessita'  di
prorogare, fino al 31 ottobre  2016,  il  termine  di  vigenza  della
contabilita' speciale n. 5662, al fine  di  consentire  l'ultimazione
delle iniziative ancora in corso; 
  Ravvisata, quindi, la  necessita'  di  prorogare  la  durata  della
contabilita'  speciale  anzidetta,   al   fine   di   assicurare   il
completamento,  senza  soluzioni  di  continuita',  degli  interventi
ancora in  corso  di  esecuzione  finalizzati  al  superamento  della
situazione di criticita' in  argomento  e  delle  relative  procedure
amministrativo-contabili; 
  D'Intesa con la Regione Liguria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire il completamento degli  interventi  da  eseguirsi
nel contesto di  criticita'  di  cui  in  premessa,  la  contabilita'
speciale  n.  5662,  gia'  intestata  al   Direttore   generale   del
Dipartimento ambiente della Regione Liguria  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 5, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 46 del 4 febbraio 2013, rimane aperta fino  al  31  ottobre
2016. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 aprile 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio