IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, comma 2; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del  verbale  di  revisione  ordinaria  del  22
gennaio 2015 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data
15 ottobre 2015, con la proposta di  adozione  del  provvedimento  di
gestione commissariale  cui  all'art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Considerato che dall'esame delle  citate  risultanze  ispettive  e'
emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare - nel  termine
di novanta giorni - le irregolarita' riscontrate e  che  in  sede  di
accertamento  ha  dimostrato  di  aver  sanato  solo   alcune   delle
criticita' evidenziate nel verbale di revisione; 
  Tenuto conto che il revisore nelle sue conclusioni evidenzia  forti
perplessita' sulla natura mutualistica dell'ente e  sulle  sue  reali
possibilita' di raggiungere  il  proprio  scopo  mutualistico  avendo
riscontrato una scarsa partecipazione dei soci alla  vita  sociale  e
allo scambio mutualistico in quanto gli stessi sembrano non avere  la
consapevolezza del rapporto societario instaurato con la cooperativa;
il revisore rileva, inoltre, che  i  soci  non  vengono  messi  nelle
condizioni di partecipare  all'attivita'  sociale  mediante  regolari
informative ed evidenzia, altresi',  che  non  risulta  una  corretta
applicazione  dei  principi  di  democrazia  interna  in  quanto   la
compagine  sociale  pare  occuparsi   essenzialmente   dell'attivita'
lavorativa  prevista  dallo  statuto   senza   tuttavia   partecipare
attivamente al processo decisionale e gestionale dell'ente; 
  Tenuto conto, altresi', che, dalla risultanze ispettive  si  rileva
che nelle scritture contabili e  nella  redazione  del  bilancio  non
vengono distinti i ricavi delle varie attivita' svolte dalla societa'
cooperativa, nella nota integrativa  non  vengono  riportati  i  dati
utili al calcolo della prevalenza; 
  Preso atto che il revisore  evidenzia  che  i  documenti  contabili
visionati non  consentono  di  distinguere  lo  scambio  mutualistico
dell'ente con i soci rispetto ai dati relativi  all'attivita'  con  i
terzi; 
  Preso atto, inoltre, che al momento  della  redazione  del  verbale
ispettivo il consulente del lavoro dichiarava che non vi  erano  soci
volontari mentre in sede di accertamento, il Presidente ha consegnato
l'elenco dei  soci  volontari,  risultanti  n.  7,  per  i  quali  la
cooperativa  non  ha  fornito  alcuna  documentazione   relativamente
all'assicurazione obbligatoria degli stessi contro gli infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali; 
  Preso atto, infine, che dalle citate risultanze  ispettive  risulta
che l'ente non ha versato il 3% ai  fondi  mutualistici,  secondo  le
previsioni  della   legge   n.   59/1992   degli   utili   conseguiti
nell'esercizio 2012; 
  Vista la nota ministeriale n. 0225891 inviata via  PEC  in  data  6
novembre 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241,  e'  stato  comunicato  alla  cooperativa  l'avvio  del
procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento  di  cui
all'art.  2545-sexiesdecies  del   codice   civile,   risultata   non
consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa, come
risultante da visura effettuata presso il registro delle imprese,  in
quanto risultata non attiva; 
  VIsta la nota n. 0227149 inviata con raccomandata  R/R  in  data  9
novembre 2015 presso la sede legale della cooperativa con la quale e'
stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
sopracitata comunicazione di avvio di procedimento, che e'  risultata
regolarmente consegnata e sottoscritta dal destinatario; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 24 febbraio 2016; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Gianluca Giorgi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Societa' cooperativa sociale ONLUS Assistenza Reale»,  con  sede  in
Ferrara  (codice  fiscale  n.  03318320367),  costituita  in  data  8
febbraio 2010, e' revocato.