IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto in particolare l'articolo 64, comma 1, che prevede il subordinato pagamento di diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche commisurati al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure; Visto l'articolo 64, comma 2, che prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per stabilire annualmente l'ammontare dei predetti diritti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 settembre 2014; Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 22 gennaio 2016, n. 2054; Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione costi aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche; Ritenuto pertanto di non dover variare l'ammontare dei predetti diritti di ammissione; Decreta: Art. 1 Determinazione delle tariffe 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto di ammissione pari a euro 20,00 per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a euro 60,00 per la categoria B.