Secondo  quanto  indicato  nella  parte   A   dell'allegato   del
regolamento (UE) n. 540/2011, il 30 giugno 2016 scade  l'approvazione
della sostanza attiva Iprovalicarb. 
    Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le  modalita'
previste dall'art. 4 del reg. (UE) n. 1141/2010 e'  stata  presentata
una domanda di rinnovo, ritenuta completa dallo Stato membro relatore
che,  ha  poi  provveduto  a  valutare  la  relativa   documentazione
presentata, conforme all'art. 9 del  citato  regolamento.  Lo  stesso
Stato membro relatore ha quindi redatto una relazione di valutazione,
trasmessa  sia  all'EFSA  (Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare) che alla Commissione europea. 
    L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea  le
sue conclusioni  confermando  che  la  sostanza  attiva  Iprovalicarb
soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n.
1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette  conclusioni,
ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali,  gli
alimenti ed i mangimi il progetto  di  rapporto  di  riesame  per  la
sostanza attiva in questione. 
    Il rinnovo dell'approvazione della sostanza  attiva  Iprovalicarb
e' stato quindi confermato fino al 31  marzo  2031,  alle  condizioni
riportate nell'allegato I al Reg. (UE) n. 147/2016 che si applicano a
tutti i prodotti fitosanitari a  base  di  detta  sostanza  attiva  a
decorrere dal 1° aprile 2016. 
    Per la procedura  relativa  al  rinnovo  dell'autorizzazione  dei
relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43,  paragrafo  2,
del  reg.  (CE)  n.  1107/2009,  come  stabilito  dal  Reg.  (UE)  n.
1141/2010. 
    Pertanto, entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione  e  dunque
entro  il  30  giugno  2016,  per  ciascun   prodotto   fitosanitario
autorizzato contenente la sostanza attiva  Iprovalicarb  il  titolare
della registrazione e' tenuto a presentare le informazioni di cui  al
paragrafo 2, dell'art. 43, del reg. (CE) n. 1107/2009, pena la revoca
automatica del prodotto stesso, a partire  dal  1°  luglio  2016.  Il
periodo di  tolleranza,  come  previsto  dall'art.  46  del  medesimo
regolamento, non puo' essere superiore a sei mesi per la vendita e la
distribuzione e a un ulteriore anno al massimo  per  lo  smaltimento,
l'immagazzinamento  e  l'uso  delle  scorte  esistenti  dei  prodotti
fitosanitari revocati. 
    Cio'  premesso,  al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
registrazioni (commercializzazione  ed  impiego),  nelle  more  della
procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva Iprovalicarb, sono prorogate fino al 31
marzo 2031, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti. 
    E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento
ed  adeguamento  delle  condizioni  di  autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze  attive  componenti  i
singoli prodotti fitosanitari. 
    Il presente comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e avra' valore  di  notifica  alle  imprese
interessate,  mentre  sul  portale  del   Ministero   unitamente   al
comunicato  sara'   pubblicato   l'elenco   completo   dei   prodotti
fitosanitari oggetto di proroga.