IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 545,  in  materia  di  trattamento  economico  spettante  ai
giudici  tributari  in  servizio  presso  le  Commissioni  tributarie
provinciali e regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  24
marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006, con  il
quale  e'  stato  determinato,  a  decorrere   dallo   stesso   anno,
l'ammontare  del  compenso  aggiuntivo  per  ogni  ricorso   definito
spettante ai  giudici  delle  Commissioni  tributarie  provinciali  e
regionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 636; 
  Visto l'art. 1, commi 351 e 352 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, con il quale sono state istituite  le  sezioni  regionali  della
Commissione tributaria centrale; 
  Visto l'art. 1, comma 354, della citata legge n. 244 del 2007,  con
il quale e' stabilito, tra l'altro, che - a decorrere dal  1°  maggio
2008 - i compensi dei Presidenti di sezione e  dei  componenti  della
commissione tributaria centrale  sono  determinati  esclusivamente  a
norma dell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,
con riferimento ai compensi spettanti rispettivamente  ai  presidenti
di sezione ed ai componenti delle Commissioni tributarie regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
marzo 2009, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2009, con  il
quale  e'  stato  determinato,  a  decorrere   dallo   stesso   anno,
l'ammontare dei compensi fissi e variabili  spettanti  ai  componenti
della Commissione tributaria centrale; 
  Visto l'art. 12, comma 5,  del  decreto  legislativo  24  settembre
2015, n. 156, con il quale si e' stabilito che  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015, i procedimenti giurisdizionali pendenti al 31  dicembre
2014 dinnanzi alla cessata Commissione tributaria centrale proseguono
presso la Commissione tributaria regionale del Lazio; 
  Vista la sentenza n. 6086/2014 del 28 ottobre 2014, depositata l'11
dicembre 2014, con la quale  il  Consiglio  di  Stato,  Sez.  IV,  ha
affermato il principio secondo il quale i criteri per la liquidazione
dei compensi aggiuntivi spettanti  ai  componenti  delle  Commissioni
tributarie, anche in caso di riunione  dei  ricorsi,  debbono  essere
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
n. 545; 
  Ritenuto necessario adottare, in attuazione di quanto statuito  dal
Consiglio di Stato, un apposito decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze per la liquidazione dei compensi aggiuntivi,  nei  casi
di riunione dei ricorsi; 
  Acquisito il parere del Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
tributaria formulato con delibera n. 1058 del 5 maggio 2015; 
  Ritenuto di non poter accogliere le ragioni del suddetto parere del
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria dal momento che le
stesse non risultano conformi alle  disposizioni  presenti  nell'art.
13, commi l e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in
base alle quali il pagamento del compenso aggiuntivo spetta per  ogni
ricorso  definito  dalla   Commissione   tributaria   provinciale   e
regionale; 
  Tenuto conto  che  il  ricorso  presentato  presso  la  Commissione
tributaria  provinciale,  regionale  e  Centrale  e'  deciso  con  un
apposito  provvedimento  definitorio  riguardante  le  sole   domande
prodotte dai ricorrenti nei rispettivi gradi di giudizio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni
tributarie provinciali e' dovuto per ogni ricorso definito  in  primo
grado, anche se riunito ad altri ricorsi. 
  2. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti delle Commissioni
tributarie regionali e' dovuto, per ogni ricorso in appello  definito
in secondo grado, anche se riunito ad altri appelli. 
  3. Il compenso aggiuntivo spettante ai componenti della Commissione
tributaria  centrale  e'  dovuto  per  ogni  ricorso  definito  dalla
predetta Commissione, anche se riunito ad  altri  ricorsi  presentati
nella medesima Commissione.