IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009,  n.  42»,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
recante «Misure urgenti  per  il  potenziamento  delle  politiche  di
coesione»,  che,  nell'ambito  di  specifiche  disposizioni  per   il
rafforzamento  delle   azioni   di   programmazione,   coordinamento,
sorveglianza e sostegno  della  politica  di  coesione,  ha  previsto
l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale,  di  seguito
Agenzia, e ripartito le funzioni relative alla politica  di  coesione
tra quest'ultima e la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 10, comma 3, lettere a) e b) del citato  decreto-legge
n. 101 del 2013, che attribuisce all'Agenzia il compito di effettuare
un monitoraggio sistematico e continuo dei  programmi  operativi,  di
realizzare  attivita'  di  sostegno  e  di  assistenza  tecnica  alle
amministrazioni che gestiscono  programmi  europei  o  nazionali  con
l'obiettivo  di  rafforzamento  della  coesione   territoriale,   sia
attraverso apposite  attivita'  di  formazione  del  personale  delle
amministrazioni interessate, sia mediante l'intervento di qualificati
soggetti pubblici di settore, per l'accelerazione e la  realizzazione
dei programmi, anche con riferimento  alle  procedure  relative  alla
stesura  e  gestione  di   bandi   pubblici,   vigilando,   altresi',
sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei  progetti,  e
promuovendo il miglioramento  della  qualita',  della  tempestivita',
dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di  programmazione
e attuazione degli interventi; 
  Visto l'art. 10, comma 3, lettere c) e d) del citato  decreto-legge
n. 101 del 2013, che  stabilisce  che  l'Agenzia  possa  assumere  le
funzioni dirette di  autorita'  di  gestione  per  la  conduzione  di
specifici  progetti  a  carattere  sperimentale,  nonche'  per   dare
esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi degli articoli 3 e 6,
comma 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2014, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia, con il quale
ne sono state disciplinate  l'articolazione,  la  composizione  e  le
competenze; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999,  n.  1,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  che   ha   disposto   la   costituzione
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  di  impresa  S.p.A.,  di  seguito  Invitalia,   interamente
partecipata dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  avente  lo
scopo, con particolare  riferimento  alle  aree  sottoutilizzate  del
Paese, di promuovere  attivita'  produttive,  attrarre  investimenti,
promuovere  iniziative  occupazionali  e  nuova   imprenditorialita',
sviluppare la domanda di innovazione e i  sistemi  locali  d'impresa,
dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la
programmazione finanziaria, la progettualita'  dello  sviluppo  e  la
consulenza  in  materia  di  gestione  degli  incentivi  nazionali  e
comunitari; 
  Visto l'art. 55-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27  e
successive   modifiche   e   integrazioni,    che    consente    alle
amministrazioni centrali di avvalersi di Invitalia, mediante apposite
convenzioni,  per  tutte  le  attivita'  economiche,  finanziarie   e
tecniche, comprese quelle  di  progettazione  in  materia  di  lavori
pubblici, al fine  di  rafforzare  e  accelerare  l'attuazione  degli
interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e  la
crescita economica, con particolare riferimento a quelli  riguardanti
le aree sottoutilizzate del Paese, finanziati con risorse  nazionali,
dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione; 
  Visti gli articoli 9 «Accelerazione  nell'utilizzazione  dei  fondi
strutturali» e 9-bis «Attuazione rafforzata degli interventi  per  lo
sviluppo della coesione territoriale»  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013,  n.  98,  che  hanno  previsto  specifiche   disposizioni   per
accelerare l'attuazione degli interventi strategici  e  novellato  la
disciplina dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art.  6
del sopra citato decreto legislativo n.  88  del  2011,  qualificando
Invitalia come possibile soggetto responsabile per l'attuazione degli
interventi ricompresi nell'ambito di tali  strumenti  contrattuali  e
prevedendo,  inoltre,  che   gli   stessi   siano   stipulati   dalle
amministrazioni responsabili per la realizzazione di  nuovi  progetti
strategici finanziati con le risorse nazionali e dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 10, comma 2, lettera f-bis, del  citato  decreto-legge
n. 101 del 2013, in base al quale la  Presidenza  del  Consiglio  del
ministri puo' avvalersi  di  Invitalia  per  rafforzare  l'attuazione
della politica di  coesione  ed  assicurare  il  perseguimento  degli
obiettivi  di  cui  all'art.  3,  comma  3  del  menzionato   decreto
legislativo n. 88  del  2011,  anche  attraverso  le  misure  di  cui
all'art. 55-bis del citato decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012; 
  Visto,  altresi',  il  comma  14-bis  del  medesimo  art.  10   del
decreto-legge n. 101 del 2013, che  stabilisce  che  Invitalia  possa
assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette  di  autorita'  di
gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi  ed
interventi speciali; 
  Ritenuto che i menzionati casi eccezionali siano  identificati  con
decisione dell'autorita'  politica  competente  per  la  politica  di
coesione; 
  Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera  b),  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  che  qualifica  Invitalia  quale
societa' in house dello Stato; 
  Visto, inoltre, l'art. 10, comma 14-ter, del  citato  decreto-legge
n. 101 del 2013, che dispone che i rapporti tra Agenzia  e  Invitalia
siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro delegato  per  la  politica  di  coesione
territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, anche  al  fine
di individuare le piu' idonee forme di collaborazione per l'esercizio
delle rispettive competenze e prerogative di legge; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, con cui, ai sensi dell'art. 10, comma  5,  del  citato
decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  e'  stato  istituito   il
Dipartimento per le politiche di coesione presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di seguito  Dipartimento,  e  ne  sono  stati
precisati i compiti e le attivita' quale  struttura  di  supporto  al
Presidente del Consiglio dei ministri, funzionale  al  coordinamento,
alla programmazione e all'attuazione delle politiche  di  coesione  e
sviluppo territoriale; 
  Ritenuto opportuno, a completamento  del  processo  di  riordino  e
potenziamento delle funzioni in materia  di  politiche  di  coesione,
regolare i rapporti intercorrenti tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Agenzia e  Invitalia,  al  fine  di  promuovere  le  piu'
adeguate misure di coordinamento e collaborazione  istituzionale  tra
di loro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 10, comma 14-ter  ,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, definisce e  regola  i  rapporti
tra l'Agenzia per la coesione territoriale,  di  seguito  Agenzia,  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A, di seguito Invitalia, al fine di individuare le piu'
idonee forme  di  collaborazione  per  l'esercizio  delle  rispettive
competenze e prerogative di legge all'esito del processo di  riordino
e ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione  tra
la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  le
politiche di coesione, di seguito Dipartimento - e l'Agenzia.