IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 20 aprile 2016 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i.; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel
quale si dispone che  agli  interventi  all'estero  del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Considerato che il  giorno  16  aprile  2016  il  territorio  della
Repubblica dell'Ecuador e' stato interessato da un evento sismico  di
magnitudo 7.8; 
  Tenuto conto che, in conseguenza del predetto evento calamitoso  e'
in atto una grave situazione di emergenza che ha  causato  un  numero
ingente di vittime, dispersi e sfollati, nonche'  la  distruzione  di
numerosi centri abitati; 
  Considerato,  altresi',  che  detto  evento  ha   determinato   una
gravissima situazione nel territorio dell'Ecuador, per  la  quale  si
ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita'  all'attivazione
delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi  alle  popolazioni
colpite e l'attivazione di misure per la  messa  in  sicurezza  degli
edifici e la quantificazione dei danni; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio con la quale e' stato istituito il Meccanismo  unionale  di
protezione civile; 
  Ravvisata la necessita'  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato
italiano nell'adozione di tutte le iniziative  di  protezione  civile
anche attraverso  la  realizzazione  di  interventi  straordinari  ed
urgenti; 
  Considerato, che  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della  richiamata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Vista la nota del 17 aprile 2016 con  la  quale  il  Governo  della
Repubblica dell'Ecuador ha  richiesto  l'assistenza  della  Direzione
generale aiuti umanitari e protezione civile (ECHO) della Commissione
europea; 
  Considerato che, in risposta al terremoto in Ecuador, il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ha  attivato
un intervento di emergenza umanitaria ai sensi  dell'art.  10,  della
legge 11 agosto 2014, n. 125, mediante un contributo multilaterale di
emergenza del valore di  500.000  euro  a  favore  della  Federazione
internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa (FICROSS); 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  20
aprile 2016, prot. n. CG/19858; 
  Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni, per la  delibera  dello  stato  di
emergenza; 
  Sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per
gli  effetti  di  quanto  disposto  dall'art.   4,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  26  luglio  2005,  n.  152,  e'  dichiarato,  fino   al
centottantesimo giorno dalla  data  del  presente  provvedimento,  lo
stato di emergenza ai sensi dell'art.  5,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, in  conseguenza  dell'evento  sismico  verificatosi  il
giorno 16 aprile 2016 nel territorio della Repubblica dell'Ecuador. 
  2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  urgenti  di  soccorso  ed
assistenza alla popolazione e l'attivazione di misure per la messa in
sicurezza degli edifici e la quantificazione dei danni, da effettuare
nella vigenza  dello  stato  di  emergenza,  si  provvede,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
anche in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel  rispetto  dei
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  nei  limiti   delle
risorse di cui al comma 3. 
  3. Per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare  la
situazione di emergenza di cui alla presente  delibera,  si  provvede
nel limite di euro 100.000,00 a valere sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui  all'art.  5,  comma  5-quinquies,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 aprile 2016 
 
                      Il Presidente del Consiglio dei ministri: Renzi