IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, come emendata (SOLAS 74); Viste le norme del capitolo VI della SOLAS 74, come emendata, ed in particolare, per gli aspetti tecnici, le disposizioni contenute nel codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (International code for the safe carriage of grain in bulk), adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; Visto il decreto dirigenziale 9 ottobre 2006, n.1036 relativo alle procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991; Visto il decreto dirigenziale 8 febbraio 2007, n.125 relative alle modificazioni al decreto dirigenziale 9 ottobre 2006 n. 1036 recante procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991; Ritenuto necessario aggiornare le procedure applicative del succitato Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, alla luce delle intervenute modifiche agli accordi di delega per lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, come definite all'art. 2, comma 1, lett. d) del citato decreto legislativo 14 giugno 2011, n.104, a favore degli organismi riconosciuti; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le presenti norme si applicano alle navi soggette alla Convenzione SOLAS 74, come emendata, di qualsiasi stazza, di bandiera italiana o straniera, che approdano nei porti italiani con a bordo granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni di scaricazione e caricazione delle stesse.