IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare; 
  Vista legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,
recante riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed  in
particolare l'art. 3 che attribuisce  la  competenza  in  materia  di
sicurezza della navigazione  al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle
attribuzioni dei dirigenti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art.  13  relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto; 
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa  alla  ratifica  ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare, adottata a  Londra  il  1°  novembre  1974,  come
emendata (SOLAS 74); 
  Viste le norme del capitolo VI della SOLAS 74, come emendata, ed in
particolare, per gli aspetti tecnici, le disposizioni  contenute  nel
codice internazionale per  il  trasporto  sicuro  di  granaglie  alla
rinfusa (International code for the safe carriage of grain in  bulk),
adottato  dall'organizzazione  marittima  internazionale  (IMO)   con
risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  272,  recante
adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute  dei  lavoratori
nell'espletamento  di  operazioni  e  servizi  portuali,  nonche'  di
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione  delle  navi
in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; 
  Visto il decreto dirigenziale 9 ottobre 2006, n.1036 relativo  alle
procedure applicative del  codice  internazionale  per  il  trasporto
sicuro  di  granaglie  alla  rinfusa,  adottato   dall'organizzazione
marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC  23  (59)  del  23
maggio 1991; 
  Visto il decreto dirigenziale 8 febbraio 2007, n.125 relative  alle
modificazioni al decreto dirigenziale 9 ottobre 2006 n. 1036  recante
procedure applicative del  codice  internazionale  per  il  trasporto
sicuro  di  granaglie  alla  rinfusa,  adottato   dall'organizzazione
marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC  23  (59)  del  23
maggio 1991; 
  Ritenuto  necessario  aggiornare  le  procedure   applicative   del
succitato Codice internazionale per il trasporto sicuro di  granaglie
alla rinfusa, alla luce delle intervenute modifiche agli  accordi  di
delega per lo svolgimento dei servizi  di  certificazione  statutaria
per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione
delle convenzioni internazionali, come definite all'art. 2, comma  1,
lett. d) del citato decreto legislativo  14  giugno  2011,  n.104,  a
favore degli organismi riconosciuti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  Le  presenti  norme  si  applicano  alle  navi  soggette   alla
Convenzione SOLAS 74, come emendata, di qualsiasi stazza, di bandiera
italiana o straniera, che approdano nei porti italiani  con  a  bordo
granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni  di
scaricazione e caricazione delle stesse.