IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a  norma  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000, con errata-corrige su Gazzetta  Ufficiale  n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco, datata 9
maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio
2014, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale
chetoconazolo come valida alternativa terapeutica per il  trattamento
dei pazienti con sindrome di Cushing; 
  Vista la determinazione dell'AIFA 10 marzo 2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 76  del  1°  aprile  2016,  con  cui  e'  stato
riclassificato il medicinale «Ketoconazole HRA», ai  sensi  dell'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  per  la  stessa
indicazione terapeutica che ne aveva  determinato  l'inserimento  nel
succitato elenco, vale a dire, trattamento della sindrome di  Cushing
endogena in adulti e adolescenti di eta' superiore ai 12 anni; 
  Ritenuto pertanto di escludere il medicinale chetoconazolo  di  cui
alla determinazione dell'AIFA datata 9  maggio  2014,  sopra  citata,
dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale chetoconazolo, di cui alla  determinazione  dell'AIFA
datata 9 maggio 2014, e' escluso dall'elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito  ai  sensi
della legge n. 648/96.