IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica  ed  in  particolare   l'art.   80,   concernente:   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  concernente:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», ed in  particolare  gli  articoli  115,  recante:
«Ripartizione   delle   competenze»   e    l'art.    119,    recante:
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente:  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente:  «Regolamento  recante  il  riordino  degli  organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente: «Regolamento di organizzazione del
Ministero della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10,  recante:
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194,  concernente:
«Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  concernente:
«Attuazione delle Direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante:
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,  recante:
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata in data 30 novembre  2015  dall'impresa
Lainco S.A., con sede legale in Avda Bizet, 8-12 Poligono  Industrial
Can Jardi, 08191  Rubi,  Barcellona  -  Spagna,  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del    prodotto
fitosanitario  denominato  «Laotta»,  contenete  la  sostanza  attiva
abamectina, uguale al prodotto di riferimento denominato «Amectin EC»
registrato al n. 13705 con decreto direttoriale  in  data  28  aprile
2011, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in  data
7 luglio 2015, dell'impresa Industrias Afrasa S.A., con  sede  legale
in Pol. Ind. Fuente del Jarro Ciudad de Sevilla, 53  E46988  Paterna,
Valencia; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
ri-registrato in conformita' all'Allegato III del decreto legislativo
n. 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui  all'Allegato
VI sulla base del dossier Abamectin 1,8% EC Afrasa; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento  «Amectin
EC» registrato al n. 13705; 
    esiste legittimo accordo tra  l'impresa  Lainco  S.A.e  l'impresa
titolare del prodotto di riferimento; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2009  di  recepimento  della
direttiva  2008/107/CE  della  commissione  del  16  settembre  2005,
relativo all'iscrizione nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
Reg. (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della commissione, tra  le  quali
la sostanza attiva abamectina; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  aprile
2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012, concernente: «Rideterminazione delle tariffe relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  aprile
2019, l'impresa Lainco S.A., con sede  legale  in  Avda  Bizet,  8-12
Poligono Industrial Can Jardi, 08191 Rubi, Barcellona  -  Spagna,  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato LAOTTA con la  composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,200 - 0,250 - 0,500
- 1 - 2 - 5 - 10. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento dell'impresa: Lainco  S.A.,  con  sede  legale  in  Avda
Bizet, 8-12 Poligono Industrial Can Jardi, 08191 Rubi,  Barcellona  -
Spagna. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16542. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 11 gennaio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco