IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio  dell'attivita'  psicoterapeutica   e,   in   particolare
l'articolo 3 della suddetta legge, che  subordina  l'esercizio  della
predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla  laurea  in
psicologia o in medicina e chirurgia,  di  una  specifica  formazione
professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali,
attivati presso scuole di  specializzazione  universitarie  o  presso
istituti a tal fine riconosciuti; 
  Visto l'articolo 17, comma 96, lettera b)  della  legge  15  maggio
1997,  n.  127,  che   prevede   che   con   decreto   del   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia
rideterminata  la  disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56
del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.  127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 del precitato  decreto  n.  509/1998  e  dal  Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3
del predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio  2010,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 31 luglio 2003 con il quale la "Scuola  di
Formazione Psicoanalitica" e'  stata  abilitata  ad  istituire  e  ad
attivare  nella  sede  di  Milano,  un   corso   di   formazione   in
psicoterapia, per i fini di cui all'articolo 4 del richiamato decreto
n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data  8  giugno  2015  di  autorizzazione  alla
variazione di denominazione in «Scuola di  Formazione  Psicoanalitica
di "Il ruolo terapeutico"»; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale   la   "Scuola   di   Psicoterapia
psicoanalitica" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad  attivare
un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di
Foggia - via Giuseppe Fania n. 10  -  per  un  numero  massimo  degli
allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari  a  20  unita',  per
l'intero corso, a 80 unita' ai sensi dell'articolo 4  del  richiamato
decreto n. 509 del 1998; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) nella riunione del 7 ottobre 2015 trasmessa con
nota prot. 2022 del 12 ottobre 2015; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta
del 17 febbraio 2016; 
  Vista il documento che asserisce l'avvenuto  adeguamento  temporale
del contratto di locazione, richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i fini di cui  all'articolo  4  del  regolamento  adottato  con
decreto  11  dicembre  1998,  n.  509,  la  «Scuola   di   Formazione
Psicoanalitica di "Il ruolo terapeutico"» e' autorizzata ad istituire
e ad attivare nella sede periferica di Foggia - via Giuseppe Fania n.
10 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del  regolamento
stesso, successivamente alla data del presente decreto, un  corso  di
specializzazione    in    psicoterapia     secondo     il     modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di  riconoscimento  della
sede principale.