IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera e in  particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina  della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione e da orto, ed in particolare gli articoli  4  e  5
che prevedono la suddivisione e dei registri di  varieta'  di  piante
ortive e la loro istituzione obbliga; 
  Visto il decreto ministeriale  17  luglio  1976  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il decreto ministeriale 14  gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e
condizioni minime  da  osservarsi  ai  fini  della  iscrizione  delle
varieta'  nel  registro  nazionale,  in  attuazione  delle  direttive
2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione europea del 6 ottobre 2003; 
  Visto il decreto ministeriale  26  maggio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  133  dell'11  giugno  2015,  relativo   alle
modalita'   operative   inerenti   la   procedura   informatica   per
l'iscrizione di varieta' vegetali nei registri  nazionali  di  specie
agrarie  ed  ortive  e  per  la  richiesta  di  autorizzazione   alla
commercializzazione di sementi di varieta' in corso di iscrizione; 
  Visto il decreto ministeriale 9 settembre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2015, relativo ai caratteri
e condizioni da osservarsi ai fini della  iscrizione  delle  varieta'
nel registro nazionale, in  attuazione  della  direttiva  2014/105/UE
della Commissione, del 4 dicembre 2014, che modifica  le  sopracitate
delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Vista la nota della Commissione europea, del 21 dicembre 2015,  con
la quale e' stato precisato che le  varieta'  di  soia  destinate  al
consumo fresco alimentare non  ricadono  nella  direttiva  2002/57/CE
relativa alla commercializzazione di sementi di piante  oleaginose  e
da fibra poiche' tale utilizzo e' assimilabile a quello delle  specie
ortive; 
  Considerato che la normativa europea non  prevede  l'iscrizione  di
varieta' di soia destinate al consumo fresco  alimentare  nell'ambito
del registro nazionale delle specie ortive; 
  Considerata  la  manifestazione  di  interesse   presentata   dalle
associazioni di categoria  per  le  varieta'  di  soia  destinate  al
consumo fresco alimentare; 
  Ritenuto opportuno ridefinire, nell'ambito del registro  nazionale,
la collocazione delle suddette varieta' di  soia  in  funzione  della
loro utilizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituito, nell'ambito del registro  di  varieta'  di  specie
ortive, il Registro volontario per le varieta' di  Glycine  max  (L.)
Merrill  destinate  al  consumo  fresco  alimentare,  allo  scopo  di
identificare le relative varieta'.