IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica  ed   in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata in data 22  ottobre  2015  dall'impresa
Cheminova A/S, con sede legale in Thyboronvej 78,  DK  7673  Harboore
(Danimarca), intesa ad ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  prodotto   fitosanitario   denominato   «Binary   T»,
contenente le sostanze attive petoxamide e terbutilazina,  uguale  al
prodotto di riferimento denominato «Successor T», registrato,  al  n.
12841 con D.D. in data 10 luglio 2008, modificato successivamente con
decreti  di  cui  l'ultimo  in  data  16  maggio  2012,  dell'Impresa
Cheminova Deutschland GmbH & Co KG; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
    il  prodotto  e'  uguale  al  citato  prodotto   di   riferimento
«Successor T», registrato, al n. 12841; 
    che esiste legittimo accordo tra  l'impresa  Cheminova  A/S,  con
sede legale in Thyboronvej 78, DK 7673 Harboore  (Danimarca),  ed  il
titolare del prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2006  di  recepimento
della direttiva 2006/41/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva  petoxamide  nell'allegato  I  del  decreto   legislativo   n.
194/1995; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  regolamento  e
riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il reg. (UE) n.  820/2011  che  approva  la  sostanza  attiva
terbutilazina, in conformita' al reg. (CE) 1107/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica l'allegato del regolamento  di
esecuzione  (UE)  n.  540/2011  della  Commissione  e  la   decisione
2008/934/CE della Commissione; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste  dall'art.  2,  comma  2,  del
sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'allegato  VI  del   decreto
legislativo n. 194/1995, sulla  base  di  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui ai  regolamenti  (UE)  n.  544/2011  e  545/2011  ed
all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento,
fatti salvi gli adempimenti e gli  adeguamenti  in  applicazione  dei
principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  al  regolamento  (UE)  di  attuazione  n.
546/2011 della Commissione; 
  Considerato  altresi'  che  per  il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento  e'  stato  gia'  presentato  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011,  nonche'  ai  sensi
del sopra citato reg. (UE) 820/2011, entro i  termini  prescritti  da
quest'ultimo; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2021, l'Impresa Cheminova A/S, con sede legale in Thyboronvej 78,  DK
7673 Harboore (Danimarca), e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato BINARY T con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 4 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dagli  stabilimenti
delle Imprese estere: 
    Cheminova Deutschland GmbH & Co KG - Stader  Elbstrasse  26-28  -
D-21683 Stade (Germania); 
    Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK 7673 Harboore (Danimarca). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16503. 
  L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il  prodotto
fitosanitario deve essere posto in  commercio,  e'  corrispondente  a
quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento,
adeguata per la classificazione alle  condizioni  previste  dal  reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della
salute del 14 gennaio 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 11 gennaio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco