LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 32-ter inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174; Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»; Visto in particolare, l'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, secondo cui «La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita'» e ne definisce con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento; Ritenuta la necessita', ai fini di un'efficace ed efficiente gestione degli elenchi istituiti dalla Camera di conciliazione e arbitrato, di prevedere forme di contribuzione ai costi anche istruttori, connessi alla predisposizione ed alla tenuta di detti elenchi; Vista la propria delibera n. 18.275 del 18 luglio 2012, con la quale e' stato adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure; Visto l'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, a norma del quale l'istanza di iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e' subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera; Visto l'art. 6, comma 4, dello stesso regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, a norma del quale la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e' subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera; Vista la propria delibera n. 19.166 del 26 giugno 2015, concernente la determinazione per l'anno 2015 dei soggetti, della misura e delle modalita' di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2016, i soggetti e la misura dei contributi previsti dall'art. 6, commi 2 e 4, del richiamato regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179; Attesa, altresi', la necessita' di determinare le modalita' di versamento di detti contributi; Delibera: Art. 1 Contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri 1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' determinato, per ciascuna istruttoria, in misura pari ad € 50,00. 3. Il contributo e' versato alla Consob mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60000X02 intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b - 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 88 F 05696 03225 000060000X02. Copia della documentazione attestante il versamento dovra' essere allegata all'istanza di iscrizione.