IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera Comitato  internazionale  per  la  programmazione
economica del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note Agenzia italiana  del
farmaco 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco del  3  luglio
2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  156
del 7 luglio 2006; 
  Vista  la  determinazione  Agenzia  italiana  del  farmaco  del  27
settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 227 del 29 settembre 2006  concernente  «Manovra  per  il  governo
della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la  determinazione  Agenzia  italiana  del  farmaco  del  19
novembre 2013, n. 1044, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280
del 29 novembre 2013, con l'indicazione del tetto  di  spesa  per  il
medicinale «FUZEON»; 
  Visto il parere del comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta  del
30-31 marzo 2016; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di
spesa accertata, per la specialita' medicinale  FUZEON,  nel  periodo
gennaio  2006 -  dicembre  2007,  l'azienda  dovra'   provvedere   al
pagamento del valore indicato alle distinte  regioni  come  riportato
nell'allegato elenco (allegato 1).