IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
   Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
   Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
   Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
   Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del  citato
decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 dove viene stabilito  che  per
la  prosecuzione   degli   interventi   da   parte   delle   gestioni
commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 trova applicazione l'art. 5,  commi  4-ter  e  4-quater  della
medesima legge n. 225/1992; 
   Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  seduta
del  17  dicembre  2014  con  la  quale  e'  stato  dichiarato,   per
centottanta  giorni,  lo  stato  d'emergenza  in  conseguenza   degli
eccezionali eventi meteorologici  che  hanno  colpito  il  territorio
delle   Province   di   Torino,    Alessandria,    Biella,    Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4
e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014, nonche' la  delibera  del
Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con la quale  il  predetto
stato di emergenza  e'  stato  prorogato  per  ulteriori  centottanta
giorni; 
   Vista l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 217 del 7 gennaio 2015 recante: «Primi  interventi  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che hanno  colpito  il  territorio  delle  Province  di
Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e  Vercelli
nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il  14  e  15
novembre 2014»; 
   Ravvisata la necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
   Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
   Acquisita l'intesa della Regione Piemonte; 
   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Piemonte  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Direttore  delle  opere
pubbliche, difesa del suolo, economia  montana,  foreste,  protezione
civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte  e'  individuato
quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al   definitivo
subentro della medesima regione nel  coordinamento  degli  interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere,  entro  30
giorni dalla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le attivita' occorrenti
per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative  in  corso
finalizzate  al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna  e
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento
della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della Regione Piemonte,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  Direttore  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7  gennaio  2015,
che viene al medesimo intestata  fino  al  31  dicembre  2016,  salvo
proroga da disporsi con apposito provvedimento previa  relazione  che
motivi adeguatamente la necessita' del perdurare  della  contabilita'
medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo  stato
di avanzamento degli interventi. Il predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
di cui al comma 2, puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione  Piemonte  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data  di  pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva  del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga  alle  disposizioni
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  indicate  all'art.  4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
217  del  7  gennaio  2015  ed  alle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207  per  le  parti
necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  11. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
     Roma, 13 maggio 2016 
 
                                     Il Capo del dipartimento: Curcio