IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Vista la direttiva 2015/1955/UE della Commissione, del 29 ottobre 2013, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3; Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2015/1955/UE e conseguentemente modificare gli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; Decreta: Art. 1 All'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi», sezione I «Colture erbacee di pieno campo», lettera «B) Cereali», sono apportate le seguenti modificazioni: a) il testo del punto 1. a) - ter e' sostituito dal seguente: "a) - ter Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale ad autofecondazione: la purezza minima varietale della categoria "sementi certificate" e' del 90%. Nel caso di sementi di Hordeum vulgare prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale e' dell'85%. Essa e' valutata durante i controlli ufficiali a posteriori su una numero adeguato di campioni. Le impurita' diverse dal ristoratore non superano il 2%." b) il testo del punto 1. c) e' sostituito dal seguente: «c) Ibridi di Secale cereale e ibridi CSM di Hordeum vulgare: le sementi possono essere certificate come "sementi certificate" soltanto se e' stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di accertarsi che le sementi di base rispondevano, per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita', alle condizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE per le sementi di base in materia di identita' e purezza».