IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del  14  giugno  1966,
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; 
  Vista la direttiva 2015/1955/UE della Commissione, del  29  ottobre
2013, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del
Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 218 del  17  settembre  2013,  concernente  il
regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 35, comma 3; 
  Considerata la necessita' di recepire, in  via  amministrativa,  la
direttiva 2015/1955/UE e conseguentemente modificare gli allegati del
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'allegato VI del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui  debbono  soddisfare
le sementi», sezione I «Colture erbacee di pieno campo», lettera  «B)
Cereali», sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il testo del punto 1. a) - ter e' sostituito dal seguente: "a)
- ter Ibridi di Avena nuda, Avena  sativa,  Avena  strigosa,  Hordeum
vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum,  Triticum  durum,  Triticum
spelta  e  xTriticosecale  ad  autofecondazione:  la  purezza  minima
varietale della categoria "sementi certificate" e' del 90%. Nel  caso
di sementi di Hordeum vulgare prodotte mediante l'uso  di  componenti
maschiosterili (CSM)  la  purezza  varietale  e'  dell'85%.  Essa  e'
valutata durante i controlli ufficiali a  posteriori  su  una  numero
adeguato di  campioni.  Le  impurita'  diverse  dal  ristoratore  non
superano il 2%." 
    b) il testo del punto 1.  c)  e'  sostituito  dal  seguente:  «c)
Ibridi di Secale cereale e ibridi CSM di Hordeum vulgare: le  sementi
possono essere certificate come "sementi certificate" soltanto se  e'
stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo  ufficiale  a
posteriori,  fondato  su  campioni  di  sementi  di  base   prelevati
ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi
presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di  accertarsi
che le sementi di base rispondevano, per quanto riguarda i  caratteri
dei  componenti,  compresa  la  maschiosterilita',  alle   condizioni
stabilite dalla direttiva  66/402/CEE  per  le  sementi  di  base  in
materia di identita' e purezza».