Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE)
n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010: 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  agosto  1971
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre  1971  con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   Denominazione   di   Origine
Controllata dei vini «Trentino» ed approvato il relativo disciplinare
di produzione; 
    Visto il  vigente  disciplinare  di  produzione  dei  vini  della
Denominazione  di  Origine   Controllata   «Trentino»,   cosi'   come
consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da  ultimo
modificato con decreto ministeriale 7  marzo  2014,  pubblicato  sito
internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
provincia autonoma di  Trento,  dal  Consorzio  di  tutela  vini  del
Trentino,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare   di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Trentino»
nel rispetto della procedura di cui all'art. 10  del  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
    Visto il parere favorevole sulla citata proposta di modifica  del
disciplinare di produzione,  espresso  dalla  provincia  autonoma  di
Trento; 
    Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed
IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010,  espresso
nella riunione del giorno 7 aprile 2016 sulla  predetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione; 
    Provvede, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale  7  novembre  2012,  alla  pubblicazione   dell'allegata
proposta di modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
Denominazione di Origine Controllata «Trentino». 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione,   in   regola   con   le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e  successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli  interessati
al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -
Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
predetta proposta.