Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1971 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Trentino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della Denominazione di Origine Controllata «Trentino», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della provincia autonoma di Trento, dal Consorzio di tutela vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Trentino» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il parere favorevole sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione, espresso dalla provincia autonoma di Trento; Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del giorno 7 aprile 2016 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Trentino». Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.