IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata in data  15  novembre  2014  dal  Centro
«Promovert Italia S.r.l.», con sede  legale  in  via  Marzabotto,  51
48024 Massa Lombarda (RA); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata
in data 26-27  febbraio  2016  presso  il  Centro  «Promovert  Italia
S.r.l.»; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  15
novembre 2014, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Promovert Italia S.r.l.»,  con  sede  legale  in  Via
Marzabotto, 51 48024 Massa Lombarda (RA), e' riconosciuto  idoneo  ad
effettuare prove ufficiali di campo con prodotti  fitosanitari  volte
ad ottenere le seguenti informazioni: 
    Efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); 
    Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); 
    Incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); 
    Fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
194/95); 
    Osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95). 
    Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di  efficacia  di
prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    Aree non agricole; 
    Colture arboree; 
    Colture erbacee; 
    Colture forestali; 
    Colture medicinali ed aromatiche; 
    Colture ornamentali; 
    Colture orticole; 
    Colture tropicali; 
    Concia sementi; 
    Conservazione post-raccolta; 
    Diserbo; 
    Entomologia; 
    Microbiologia agraria; 
    Nematologia; 
    Patologia vegetale; 
    Zoologia agraria; 
    Produzione sementi; 
    Vertebrati dannosi; 
    Regolatori di crescita; 
    Attivatori,   Bagnanti,   Tensioattivi,   Antischiuma   e   altri
coadiuvanti in genere; 
    Vinificazione, oleificazione, apertizzazione di frutta e  ortaggi
tal quali o previa trasformazione; 
    Colture in vivaio e fuori suolo.