IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista l'istanza presentata in data 15 novembre 2014 dal Centro «Promovert Italia S.r.l.», con sede legale in via Marzabotto, 51 48024 Massa Lombarda (RA); Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 26-27 febbraio 2016 presso il Centro «Promovert Italia S.r.l.»; Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 15 novembre 2014, a fronte di apposita documentazione presentata; Decreta: Art. 1 1. Il Centro «Promovert Italia S.r.l.», con sede legale in Via Marzabotto, 51 48024 Massa Lombarda (RA), e' riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95); Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': Aree non agricole; Colture arboree; Colture erbacee; Colture forestali; Colture medicinali ed aromatiche; Colture ornamentali; Colture orticole; Colture tropicali; Concia sementi; Conservazione post-raccolta; Diserbo; Entomologia; Microbiologia agraria; Nematologia; Patologia vegetale; Zoologia agraria; Produzione sementi; Vertebrati dannosi; Regolatori di crescita; Attivatori, Bagnanti, Tensioattivi, Antischiuma e altri coadiuvanti in genere; Vinificazione, oleificazione, apertizzazione di frutta e ortaggi tal quali o previa trasformazione; Colture in vivaio e fuori suolo.