IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; Visto, in particolare, l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale dispone che «In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma»; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerato che l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e' finalizzato ad agevolare la gestione delle crisi e dei processi di riorganizzazione aziendale attraverso la conservazione del patrimonio delle competenze professionali acquisite dai lavoratori, cosi' da evitare rilevanti ricadute occupazionali e favorire lo sviluppo economico territoriale; Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 qualora all'esito di un programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attivita' e si ravvisino prospettive di cessione dell'impresa sia opportuno favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'impresa medesima; Ritenuta la necessita' di individuare i criteri per autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale per un limite massimo di dodici mesi nell'anno 2016, nove mesi nell'anno 2017 e sei mesi nell'anno 2018, in deroga ai termini di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere prorogato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in deroga all'art. 4, comma 1, e all'art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attivita' intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le cessazioni di attivita' intervenute nell'anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell'anno 2018, secondo i criteri definiti dal presente decreto.