Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis. 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e' autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016. 2. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016»; a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche gia' previste nella medesima convenzione scaduta»; )) b) al comma 2-bis. 1 dopo le parole: «la convenzione-quadro Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2014, n.82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2014, n. 130), come novellato dalla presente legge: «Art. 2 (Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole). - 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva, ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. 2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui e' attiva la convenzione Consip. Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche gia' previste nella medesima convenzione scaduta. 2-bis. Nei territori ove non e' stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalita' di cui alla successiva delibera del CIPE, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui e' attiva la convenzione. 2-bis.1. Nei territori ove e' gia' stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero la stessa sia scaduta per il mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 7 aprile 2014, n. 107, come novellato dalla presente legge: «2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui e' attiva la convenzione Consip.».