LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («Testo unico finanziario»); Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, recante modifiche al Testo unico finanziario, per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 52, in data 3 marzo 2016; Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata dalla Direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; Vista la direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme tecniche di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti, che si applicano a decorrere dal 26 novembre 2015; Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, come modificata dall'art. 1 della Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; Visto il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari; Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, che integra la direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione di messaggi pubblicitari, e che modifica il Regolamento (CE) n. 809/2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 4 marzo 2016; Considerata la necessita' di modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare le relative previsioni a quanto stabilito dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, anche tenuto conto delle disposizioni recate dalla direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007; Considerata l'opportunita' di introdurre, nel citato regolamento concernente la disciplina degli emittenti, la definizione di «partecipazione in strumenti finanziari» e sostituire la definizione di «posizione lunga complessiva» in «partecipazione aggregata», di cui all'art. 116-terdecies, comma 1, del citato regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di semplificare e razionalizzare le definizioni rilevanti per l'applicazione degli obblighi di comunicazione in materia di assetti proprietari, conformemente alle previsioni recate dalla Direttiva 2004/109/CE; Considerata l'opportunita' di uniformare, ove possibile, gli obblighi di trasparenza previsti con riferimento alle partecipazioni rilevanti in azioni, in strumenti finanziari e alla partecipazione aggregata, prevedendo le medesime soglie percentuali purche' superiori al 50%; Considerato che l'art. 3 della direttiva 2004/109/CE consente la previsione e il mantenimento in ambito nazionale di requisiti piu' stringenti rispetto a quanto previsto dalla stessa direttiva, limitatamente, tra l'altro, alle procedure in materia di notifica e pubblicazione delle partecipazioni rilevanti; Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dalle associazioni di categoria in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica in materia di assetti proprietari del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, pubblicato in data 30 novembre 2015; Considerata inoltre la necessita' di modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, tenuto conto delle modifiche apportate al Testo unico finanziario dal citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25; Considerata inoltre la necessita' di modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare le relative previsioni alle disposizioni recate dal citato Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015; Considerata l'opportunita' di esercitare la facolta' prevista dall'art. 25, paragrafo 4, del citato Regolamento n. 809/2004, tenuto conto delle disposizioni recate dal citato Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015; Considerato non necessario sottoporre alla consultazione pubblica le ulteriori modifiche apportate dalla presente delibera al regolamento concernente la disciplina degli emittenti, tenuto conto del carattere vincolato e non discrezionale di tali modifiche, in quanto conseguenti alle modifiche apportate al Testo unico finanziario dal citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, nonche' alle previsioni recate dal citato Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015; Considerata altresi' l'urgenza di provvedere all'esercizio della delega regolamentare prevista dall'art. 91-bis, comma 1, del Testo unico finanziario, al fine di stabilire le modalita' della comunicazione alla Consob per la scelta dello Stato membro d'origine, da parte degli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25; Considerata la necessita' di garantire la tutela degli investitori, nonche' l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali; Considerato in particolare che, per effetto del mutato quadro normativo di riferimento e in assenza di operazioni idonee a determinare il sorgere degli obblighi di comunicazione, talune partecipazioni, sebbene rilevanti, potrebbero non essere comunicate successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera; Considerata l'opportunita' di richiedere, ai sensi degli articoli 114, comma 5, e 115 del Testo unico finanziario, nei confronti di chiunque abbia raggiunto, superato o abbia ridotto la propria partecipazione al di sotto di una soglia rilevante, ai sensi dell'art. 117, e dell'art. 119, commi 1 e 2, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, come modificati dalla presente delibera, un'apposita comunicazione alla societa' partecipata e alla Consob entro il termine indicato dall'art. 4 della presente delibera, per preservare la coerenza delle informazioni disponibili al pubblico in ordine agli effettivi assetti proprietari degli emittenti quotati; Delibera: Art. 1 Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti, per l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015 1. Nella Parte II, Titolo I, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel Capo II, 1) all'art. 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base ne' in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 7 del Regolamento delegato (UE) 2016/301 e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob e' l'autorita' dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorita' competenti degli Stati membri ospitanti. Le condizioni definitive sono altresi' comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantita' dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, puo' essere indicato anche il prezzo massimo.»; 2) all'art. 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformita' alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento delegato (UE) 2016/301.»; 3) all'art. 9, i) al comma 4, le parole «dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo II del Regolamento delegato (UE) 2016/301»; ii) al comma 5, le parole «dall'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 9 del Regolamento delegato (UE) 2016/301»; b) nel Capo V, 1) Sezione II, all'art. 34-sexies, comma 1, dopo le parole «non coerenti con il prospetto» sono aggiunte le seguenti: «, anche in conformita' all'art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2016/301,»; 2) Sezione III, all'art. 34-octies, comma 2, dopo le parole «nel prospetto da pubblicare» sono aggiunte le seguenti: «, in conformita' alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento delegato (UE) 2016/301». 2. Nella Parte III, Titolo I, Capo II, all'art. 56, comma 4, le parole «dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo II del Regolamento delegato (UE) 2016/301».