LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni  in  materia
di intermediazione finanziaria («Testo unico finanziario»); 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei  mercati  finanziari»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2016,  n.  25,  recante
modifiche  al  Testo  unico  finanziario,  per   l'attuazione   della
direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, n. 52, in data 3 marzo 2016; 
  Vista la delibera  del  14  maggio  1999,  n.  11971  e  successive
modificazioni,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il   regolamento
concernente la disciplina degli emittenti in attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Vista  la  direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre  2004,  come  modificata  dalla  Direttiva
2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22  ottobre
2013, sull'armonizzazione degli obblighi di  trasparenza  riguardanti
le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari  sono  ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato; 
  Vista la direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007,
che stabilisce le modalita' di applicazione  di  talune  disposizioni
della direttiva 2004/109/CE  sull'armonizzazione  degli  obblighi  di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui  valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione,  del
17 dicembre 2014, che integra la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  norme
tecniche di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti,  che  si
applicano a decorrere dal 26 novembre 2015; 
  Vista  la  direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto  da  pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di  strumenti
finanziari, come modificata dall'art. 1  della  Direttiva  2014/51/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 809/2004  della  Commissione,  del  29
aprile  2004,  recante  modalita'  di  esecuzione   della   direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le informazioni contenute nei prospetti, il  modello  dei  prospetti,
l'inclusione   delle   informazioni    mediante    riferimento,    la
pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione,  del
30 novembre 2015, che integra  la  direttiva  2003/71/CE  per  quanto
riguarda  le  norme  tecniche  di  regolamentazione  in  materia   di
approvazione  e  pubblicazione  del  prospetto  e  di  diffusione  di
messaggi  pubblicitari,  e  che  modifica  il  Regolamento  (CE)   n.
809/2004, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  in
data 4 marzo 2016; 
  Considerata la necessita' di modificare le  disposizioni  contenute
nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di
allineare le relative previsioni a quanto stabilito  dalla  direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15  dicembre
2004, come modificata  dalla  direttiva  2013/50/UE,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22  ottobre  2013,  anche  tenuto  conto
delle  disposizioni   recate   dalla   direttiva   2007/14/CE   della
Commissione, dell'8 marzo 2007; 
  Considerata l'opportunita' di introdurre,  nel  citato  regolamento
concernente  la  disciplina  degli  emittenti,  la   definizione   di
«partecipazione in strumenti finanziari» e sostituire la  definizione
di «posizione lunga complessiva» in  «partecipazione  aggregata»,  di
cui  all'art.  116-terdecies,  comma  1,   del   citato   regolamento
concernente la disciplina degli emittenti, al fine di semplificare  e
razionalizzare le  definizioni  rilevanti  per  l'applicazione  degli
obblighi  di  comunicazione  in  materia  di   assetti   proprietari,
conformemente alle previsioni recate dalla Direttiva 2004/109/CE; 
  Considerata  l'opportunita'  di  uniformare,  ove  possibile,   gli
obblighi di trasparenza previsti con riferimento alle  partecipazioni
rilevanti in azioni, in strumenti finanziari  e  alla  partecipazione
aggregata,  prevedendo  le  medesime   soglie   percentuali   purche'
superiori al 50%; 
  Considerato che l'art. 3 della direttiva  2004/109/CE  consente  la
previsione e il mantenimento in ambito nazionale  di  requisiti  piu'
stringenti  rispetto  a  quanto  previsto  dalla  stessa   direttiva,
limitatamente, tra l'altro, alle procedure in materia di  notifica  e
pubblicazione delle partecipazioni rilevanti; 
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dai  soggetti   e   dalle
associazioni di categoria in risposta al documento  di  consultazione
sulle proposte di modifica in  materia  di  assetti  proprietari  del
regolamento concernente la disciplina degli emittenti, pubblicato  in
data 30 novembre 2015; 
  Considerata inoltre la necessita'  di  modificare  le  disposizioni
contenute nel regolamento concernente la disciplina degli  emittenti,
tenuto conto delle modifiche apportate al Testo unico finanziario dal
citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25; 
  Considerata inoltre la necessita'  di  modificare  le  disposizioni
contenute nel regolamento concernente la disciplina degli  emittenti,
al fine di allineare le relative previsioni alle disposizioni  recate
dal citato Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione,  del
30 novembre 2015; 
  Considerata  l'opportunita'  di  esercitare  la  facolta'  prevista
dall'art. 25, paragrafo 4, del citato Regolamento n. 809/2004, tenuto
conto delle disposizioni recate dal citato Regolamento delegato  (UE)
2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015; 
  Considerato non necessario sottoporre alla  consultazione  pubblica
le  ulteriori  modifiche  apportate  dalla   presente   delibera   al
regolamento concernente la disciplina degli emittenti,  tenuto  conto
del carattere vincolato e non discrezionale  di  tali  modifiche,  in
quanto  conseguenti  alle  modifiche   apportate   al   Testo   unico
finanziario dal citato decreto legislativo 15 febbraio 2016,  n.  25,
nonche' alle previsioni recate dal citato Regolamento  delegato  (UE)
2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015; 
  Considerata altresi' l'urgenza di  provvedere  all'esercizio  della
delega regolamentare prevista dall'art. 91-bis, comma  1,  del  Testo
unico  finanziario,  al  fine  di  stabilire   le   modalita'   della
comunicazione alla Consob per la scelta dello Stato membro d'origine,
da parte degli emittenti valori mobiliari ammessi  alla  negoziazione
in un  mercato  regolamentato  italiano,  entro  il  termine  di  cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25; 
  Considerata la necessita' di garantire la tutela degli investitori,
nonche' l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali; 
  Considerato in particolare  che,  per  effetto  del  mutato  quadro
normativo  di  riferimento  e  in  assenza  di  operazioni  idonee  a
determinare  il  sorgere  degli  obblighi  di  comunicazione,  talune
partecipazioni, sebbene rilevanti, potrebbero non  essere  comunicate
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
delibera; 
  Considerata l'opportunita' di richiedere, ai sensi  degli  articoli
114, comma 5, e 115 del Testo unico  finanziario,  nei  confronti  di
chiunque  abbia  raggiunto,  superato  o  abbia  ridotto  la  propria
partecipazione  al  di  sotto  di  una  soglia  rilevante,  ai  sensi
dell'art. 117,  e  dell'art.  119,  commi  1  e  2,  del  regolamento
concernente la disciplina  degli  emittenti,  come  modificati  dalla
presente   delibera,   un'apposita   comunicazione   alla    societa'
partecipata e alla Consob entro il termine indicato dall'art. 4 della
presente delibera, per  preservare  la  coerenza  delle  informazioni
disponibili al pubblico in ordine agli effettivi assetti  proprietari
degli emittenti quotati; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento concernente la disciplina  degli  emittenti,
  per l'attuazione  del  Regolamento  delegato  (UE)  2016/301  della
  Commissione, del 30 novembre 2015 
 
  1. Nella Parte II, Titolo I,  del  regolamento  di  attuazione  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,   concernente   la
disciplina degli emittenti, approvato  con  delibera  del  14  maggio
1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) nel Capo II, 
      1) all'art. 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono  incluse  nel
prospetto di base ne' in un supplemento, esse, unitamente  alla  nota
di  sintesi  relativa  alla  specifica  emissione,   sono   messe   a
disposizione degli  investitori,  nel  rispetto  di  quanto  indicato
dall'art. 7 del  Regolamento  delegato  (UE)  2016/301  e  depositate
presso la  Consob  non  appena  possibile,  e,  se  possibile,  prima
dell'inizio  dell'offerta,  in  occasione  di  ciascuna  offerta   al
pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob e'  l'autorita'
dello  Stato  membro  di  origine,  essa  comunica  tali   condizioni
definitive, ove applicabile, alle autorita'  competenti  degli  Stati
membri ospitanti. Le condizioni definitive sono  altresi'  comunicate
dalla Consob all'AESFEM.  Le  condizioni  definitive  includono  solo
informazioni  riferite  alla   nota   informativa   sugli   strumenti
finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di  base.
In ogni  caso  il  prospetto  di  base  contiene  i  criteri  e/o  le
condizioni in base ai quali  il  prezzo  d'offerta  definitivo  e  la
quantita'  dei  titoli  che  verranno  offerti  al  pubblico  saranno
determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai  criteri  e  alle
condizioni, puo' essere indicato anche il prezzo massimo.»; 
      2) all'art. 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le  bozze
di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte  in
conformita' alle disposizioni  recate  dal  Capo  I  del  Regolamento
delegato (UE) 2016/301.»; 
      3) all'art. 9, 
  i) al comma 4, le parole «dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n.
809/2004/CE»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  Capo  II  del
Regolamento delegato (UE) 2016/301»; 
  ii) al  comma  5,  le  parole  «dall'art.  31  del  Regolamento  n.
809/2004/CE»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'art.  9   del
Regolamento delegato (UE) 2016/301»; 
    b) nel Capo V, 
  1) Sezione II, all'art. 34-sexies, comma 1,  dopo  le  parole  «non
coerenti con il prospetto» sono aggiunte le  seguenti:  «,  anche  in
conformita' all'art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2016/301,»; 
  2) Sezione III, all'art. 34-octies, comma 2, dopo  le  parole  «nel
prospetto da pubblicare» sono aggiunte le seguenti: «, in conformita'
alle disposizioni contenute nel Capo  III  del  Regolamento  delegato
(UE) 2016/301». 
  2. Nella Parte III, Titolo I, Capo II, all'art.  56,  comma  4,  le
parole «dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n.  809/2004/CE»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal Capo II del Regolamento delegato (UE)
2016/301».