Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale  «Benepali  (etanercept)» -  autorizzata  con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  europea  con  la
decisione del 14 gennaio 2016 ed inserita  nel  registro  comunitario
dei medicinali con i numeri: 
      EU/1/15/1074/001   50   mg -   soluzione   iniettabile -    uso
sottocutaneo - siringa preriempita - 1 ml  (50  mg/ml) -  4  siringhe
preriempite; 
      EU/1/15/1074/002   50   mg -   soluzione   iniettabile -    uso
sottocutaneo -  penna  preriempita -  1  ml  (50  mg/ml) -  4   penne
preriempite. 
    Titolare A.I.C.: «Samsung Bioepis UK Limited». 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 7 marzo 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  30
marzo 2016; 
  Vista la deliberazione n. 24 in data 29 aprile 2016  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla specialita'  medicinale  BENEPALI  nelle  confezioni  indicate
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: 
  Confezioni: 
    50 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo -  siringa
preriempita - 1 ml (50 mg/ml) - 4  siringhe  preriempite;  A.I.C.  n.
044691018/E (in base 10) 1BMVLB (in base 32); 
    50  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna
preriempita - 1 ml (50  mg/ml)  -  4  penne  preriempite;  A.I.C.  n.
044691020/E (in base 10) 1BMVLD (in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: 
    Artrite reumatoide: 
      Benepali in associazione con metotressato e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite reumatoide in  fase  attiva  da  moderata  a
grave negli  adulti  quando  la  risposta  ai  farmaci  antireumatici
modificanti  la  malattia,   metotressato   incluso   (a   meno   che
controindicato) e' risultata inadeguata; 
      Benepali puo' essere  utilizzato  in  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuo con  il
metotressato e' inappropriato; 
      Benepali  e'  indicato  anche  nel   trattamento   dell'artrite
reumatoide grave, attiva e  progressiva  negli  adulti  non  trattati
precedentemente con metotressato; 
      Benepali, da  solo  o  in  associazione  con  metotressato,  ha
dimostrato di ridurre  il  tasso  di  progressione  del  danno  delle
articolazioni, come misurato radiograficamente, e  di  migliorare  la
funzione fisica. 
    Artrite psoriasica: 
      trattamento  dell'artrite   psoriasica   in   fase   attiva   e
progressiva negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici
modificanti  la  malattia  e'  risultata  inadeguata.  Etanercept  ha
dimostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti  con  artrite
psoriasica,  e  di  ridurre  il  tasso  di  progressione  del   danno
periferico alle articolazioni come  da  rilevazioni  ai  raggi  X  in
pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia. 
    Spondiloartrite assiale. 
    Spondilite anchilosante: 
      trattamento della spondilite anchilosante grave in fase  attiva
negli adulti che hanno avuto una  risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale. 
    Spondiloartrite assiale non radiografica: 
      trattamento  della  spondiloartrite  assiale  non  radiografica
grave, con segni obiettivi di infiammazione come indicato  da  valori
elevati di proteina C reattiva  (PCR)  e/o  evidenza  alla  risonanza
magnetica (RM), negli adulti che hanno avuto una risposta  inadeguata
ai farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS). 
    Psoriasi a placche: 
      trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave  negli
adulti che non hanno risposto, o presentano una controindicazione,  o
sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi  ciclosporina,
metotressato o psoralene e luce ultravioletta A (PUVA).