IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile; 
  Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il  quale  la  «Nico
Trasporti  societa'  cooperativa»   e'   stata   sciolta   per   atto
dell'autorita' senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore
ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile; 
  Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze  della
mancata revisione, conclusa in data 8 ottobre 2012 con la proposta di
adozione  del  provvedimento  di  scioglimento,  in  quanto  l'ultimo
bilancio depositato era quello relativo all'esercizio 2009; 
  Tenuto conto che essendo, appunto, l'ultimo bilancio  di  esercizio
depositato quello relativo al 2009, si prende  atto  che  non  si  e'
verificata la fattispecie prevista dall'art. 223-septiesdecies  disp.
att. codice civile e, cioe', non si e' verificato il mancato deposito
del bilancio di esercizio da oltre cinque anni; 
  Vista l'istanza di riesame datata  26  ottobre  2015  avanzata  dal
legale rappresentante dell'ente; 
  Preso atto che, successivamente alla conclusione  della  revisione,
la cooperativa ha comunque compiuto atti di gestione  e  precisamente
con atto del 16 luglio 2014 ha  proceduto  ad  una  fusione  mediante
incorporazione della «Immobiliare Carrara Srl» con socio unico codice
fiscale 01622570503 e della «Ecogiovani Srl» con socio  unico  codice
fiscale 01452240508 ed e' attualmente operativa; 
  Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento e'  stato
adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni  dei  fatti,
non sussistendo - al momento dell'adozione dell'atto - i  presupposti
della inattivita'  dell'ente  e  del  mancato  deposito  bilancio  di
esercizio da oltre cinque anni; 
  Tenuto conto dell'interesse alla  rimozione  del  provvedimento  di
scioglimento manifestato  dai  destinatari  del  citato  decreto  con
l'istanza di riesame; 
  Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto
all'adozione  del  presente  provvedimento  di  autotutela,  ex  art.
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
annullamento del decreto direttoriale  6  marzo  2015,  laddove  tale
decreto determinava, ai sensi  degli  articoli  2545-septiesdecies  e
223-septiesdecies disp. att. codice  civile,  lo  scioglimento  senza
nomina di liquidatore della «Nico Trasporti societa' cooperativa»; 
  Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge
relativo alla ragionevolezza del termine di  adozione  in  quanto  il
presente atto  di  autotutela  viene  assunto  nei  confronti  di  un
provvedimento del 6 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  Il decreto direttoriale 6 marzo  2015  e'  annullato,  nella  parte
relativa allo scioglimento senza nomina di  liquidatore  della  «Nico
Trasporti societa' cooperativa», con sede  in  Roma  (codice  fiscale
10049501009). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso  al
Tribunale amministrativo regionale ovvero  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. 
    Roma, 9 maggio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Moleti