IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, del predetto decreto legislativo il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire i criteri di esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuto di dettare, in attuazione dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i criteri per l'esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria; Decreta: Art. 1 Concessione dell'integrazione salariale ordinaria 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, e' concessa dalla sede dell'INPS territorialmente competente per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. 2. La transitorieta' della situazione aziendale e la temporaneita' della situazione di mercato sussistono quando e' prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attivita' lavorativa. 3. La non imputabilita' all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarieta' e nella non riconducibilita' ad imperizia o negligenza delle parti. 4. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9.