IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo  2016  hanno  colpito  il
territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di
Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi,  di
Brisighella, di Casola Valsenio e di  Riolo  Terme  in  Provincia  di
Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di  Argenta,
di Ferrara e  di  Cento  in  Provincia  di  Ferrara,  dei  Comuni  di
Sant'Agata Feltria, di Gemmano,  di  Montecolombo  e  di  Coriano  in
provincia  di  Rimini  e  dei  Comuni  del  territorio  collinare   e
pedecollinare della provincia di Forli-Cesena; 
  Ravvisata la  necessita'  di  procedere  alla  realizzazione  delle
iniziative di carattere straordinario  finalizzate  al  ritorno  alle
normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  e'
nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il  commissario  delegato  puo'  avvalersi,  senza  che  ne
derivino nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
anche in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni, delle  province,
degli  enti  pubblici  non  territoriali  interessati  dagli   eventi
meteorologici in  argomento,  delle  strutture  organizzative  e  del
personale della Regione Emilia-Romagna, nonche' dei soggetti  privati
a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del  contesto
di criticita'. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3, entro  trenta  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
  a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma  2  nella
fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio,
ad  assicurare   l'indispensabile   assistenza   e   ricovero   delle
popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 
  b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza,
inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli  eventi
calamitosi; 
  c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  previsione  della
relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma  2  previo
resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del
nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il  danno
subito.