IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Mediwound Germany Gmbh e'
stata  autorizzata  all'immissione  in   commercio   del   medicinale
«NexoBrid»; 
  Vista la determinazione n. 369 del 5 aprile 2013, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  104  del  6  maggio
2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art.
12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano
approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Mediwound  Germany  Gmbh  ha
chiesto  la  classificazione  delle  confezioni  codice   A.I.C.   n.
042539015/E e A.I.C. n. 042539027/E; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 12 novembre 2015; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  31
marzo 2016; 
  Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della  negoziazione:  NEXOBRID  e'
indicato per la rimozione dell'escara in adulti con ustioni  termiche
profonde a spessore parziale e completo. 
  Il  medicinale  NexoBrid  nelle  confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Confezioni: 
    2 g - polvere e gel per gel - uso cutaneo -  polvere:  flaconcino
(vetro) gel: flacone (vetro) - polvere: 2 g gel: 20 g - 1  flaconcino
+ 1 flacone; A.I.C. n. 042539015/E (in base 10) 18L607 (in base  32);
classe di rimborsabilita': H; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
437,67; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 722,33; 
    5 g - polvere e gel per gel - uso cutaneo -  polvere:  flaconcino
(vetro) gel: flacone (vetro) - polvere: 5 g gel: 50 g - 1  flaconcino
+ 1 flacone; A.I.C. n. 042539027/E (in base 10) 18L60M (in base  32);
classe di rimborsabilita': H; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
1094,17; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1805,82. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex  Factory
come da condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa: tetto di spesa complessivo sull'Ex Factory pari a €
2,5 Mln/24 mesi. 
  Ai   fini   della   determinazione   dell'importo    dell'eventuale
sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato sulla base dei
consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali Payback del
5% e dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilita',
di cui al Decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i
canali Ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai
sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto
ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata. E'  fatto,  comunque,
obbligo alla Parte  di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita
relativi ai prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo
trend dei consumi nel periodo di  vigenza  dell'accordo,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo
di riferimento, per i prodotti gia' commercializzati avra' inizio dal
mese della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione  del  Tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale,  il
prezzo di rimborso della stessa  (comprensivo  dell'eventuale  sconto
obbligatorio  al  Servizio   sanitario   nazionale)   dovra'   essere
rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. 
  I Tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione  della  legge  648/96  e  dall'estensione
delle indicazioni conseguenti a modifiche delle Note AIFA. 
  Al raggiungimento dell'80% del tetto di  spesa  sulla  specialita',
l'Azienda puo'  presentare  domanda  per  rinegoziare  le  condizioni
negoziali. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.