IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015,  il  quale
prevede   che   le   organizzazioni   sindacali   e   imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale  stipulino
accordi e  contratti  collettivi,  anche  intersettoriali  aventi  ad
oggetto la costituzione, per i settori non coperti dalla normativa in
materia d'integrazione salariale, di fondi di solidarieta' bilaterali
con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela  in  costanza
di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di   riduzione   o   sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dal  Titolo  I  dello
stesso  decreto  legislativo  materia   di   integrazione   salariale
ordinaria o straordinaria; 
  Visti gli articoli da 27 a 40 del decreto legislativo 14  settembre
2015,  n.  148,  che  recano  una  nuova  disciplina  dei  fondi   di
solidarieta' gia' disciplinati dall'art.  3  della  legge  28  giugno
2012, n. 92; 
  Visto l'art. 46, comma 1, lettera q), e comma 2,  lettera  d),  del
decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale vengono abrogati  i
commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45 e,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2016, i commi 20, 20-bis e 21 dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012; 
  Visto l'accordo stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I.  e
FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI con cui le parti hanno convenuto di
costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale degli  ormeggiatori  e
barcaioli dei porti italiani ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge  28
giugno 2012, n. 92; 
  Considerata l'avvertita necessita' delle parti  sociali  firmatarie
dell'accordo del 6 marzo 2014 di costituire il Fondo di  solidarieta'
bilaterale  in  considerazione  delle  specificita'  delle  attivita'
svolte caratterizzate da forte stagionalita'; 
  Considerato che l'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n.  148
del 2015 prevede l'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui al
medesimo decreto legislativo per i Fondi di solidarieta' non conformi
a quanto stabilito dall'art.  26,  comma  7,  il  quale  prevede  che
l'istituzione dei Fondi e' obbligatoria per tutti i settori  che  non
rientrano nell'ambito  di  applicazione  del  Titolo  I  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015 in relazione  ai  datori  di  lavoro  che
occupano mediamente piu' di cinque dipendenti; 
  Considerato che l'accordo stipulato in data 6 marzo 2014  tra  A.N.
G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI  fa  riferimento,  quale
ambito di applicazione del Fondo, all'intero  settore  a  prescindere
dalla consistenza dell'organico aziendale; 
  Considerato che  la  volonta'  delle  parti  espressa  nell'accordo
stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I.  e  FILT  CGIL,  FIT
CISL, UILTRASPORTI, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge  n.  92  del
2012, risulta conforme alal disciplina di cui agli articoli da  26  a
40 del decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  istituire  il   Fondo   di   solidarieta'
bilaterale  per  il  sostegno  del  reddito   del   personale   degli
ormeggiatori e barcaioli dei porti  italiani  in  applicazione  delle
disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto  legislativo
n. 148 del 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Istituzione del fondo 
 
  1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di  solidarieta'  bilaterale
ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani,  di  seguito  denominato
Fondo.