IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali aventi ad oggetto la costituzione, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, di fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dal Titolo I dello stesso decreto legislativo materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti gli articoli da 27 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano una nuova disciplina dei fondi di solidarieta' gia' disciplinati dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 46, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale vengono abrogati i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45 e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i commi 20, 20-bis e 21 dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012; Visto l'accordo stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI con cui le parti hanno convenuto di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 28 giugno 2012, n. 92; Considerata l'avvertita necessita' delle parti sociali firmatarie dell'accordo del 6 marzo 2014 di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale in considerazione delle specificita' delle attivita' svolte caratterizzate da forte stagionalita'; Considerato che l'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede l'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo per i Fondi di solidarieta' non conformi a quanto stabilito dall'art. 26, comma 7, il quale prevede che l'istituzione dei Fondi e' obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti; Considerato che l'accordo stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI fa riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo, all'intero settore a prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale; Considerato che la volonta' delle parti espressa nell'accordo stipulato in data 6 marzo 2014 tra A.N. G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge n. 92 del 2012, risulta conforme alal disciplina di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Decreta: Art. 1 Istituzione del fondo 1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, di seguito denominato Fondo.