IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli artt. 19 e  24  che  prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la  disciplina  della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione e da orto, e in particolare gli artt. 4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di piante ortive e
la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Vista la nota della Commissione europea, del 21 dicembre 2015,  con
la quale e' stato precisato che le  varieta'  di  soia  destinate  al
consumo fresco alimentare non  ricadono  nella  direttiva  2002/57/CE
relativa alla commercializzazione di sementi di piante  oleaginose  e
da fibra poiche' tale utilizzo e' assimilabile a quello delle  specie
ortive; 
  Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2016, con il  quale  e'
stato istituito, nell'ordinamento nazionale, il  registro  volontario
per varieta' di soia (Glycine max (L.) Merrill) destinate al  consumo
alimentare fresco; 
  Considerato che  con  decreto  ministeriale  del  16  aprile  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  101
del 3 maggio 2014, le  varieta'  di  soia  Sayakomachi  e  Sayamusume
destinate  al  consumo  fresco  alimentare  sono  state  iscritte  al
registro delle varieta' di specie agrarie; 
  Ritenuto opportuno ridefinire, nell'ambito del registro  nazionale,
la collocazione delle suddette varieta' di  soia  in  funzione  della
loro utilizzazione 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065  e  successive
modifiche e integrazioni, le sotto riportate  varieta',  iscritte  al
registro nazionale delle varieta' di specie agrarie con il decreto  a
fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo: 
    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico